INPS – Chiarimenti sul nuovo sistema di gestione del DURC interno

Con messaggio n.9152 del 26/11/2014 l’INPS rende noto che:

A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi e dai contribuenti, si forniscono alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno, cui è subordinata la spettanza dei benefici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (il nuovo sistema è stato illustrato con i messaggi n.2889 del 27.2.2014, 4069 del 14.4.2014, 5192 del 6.6.2014, 5828 del 4.7.2014 e 7119 del 19.9.2014).

Computo del termine per regolarizzare.

Come è noto, il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica; per quanto concerne la modalità di computo dei termini si precisa quanto segue:

  • qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;
  • il giorno di notifica non si computa.

Esempi:

a)   preavviso notificato il 3 giugno 2014; l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è mercoledì 18 giugno;

b)   preavviso notificato il 6 giugno 2014; poiché il quindicesimo giorno successivo al 6 giugno è sabato 21 giugno, l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es.: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è lunedì 23 giugno 2014.

Il datore di lavoro che – nonostante  abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine di scadenza, computato secondo i criteri qui esposti – sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede, la quale provvederà a forzare a verde il semaforo rosso lucchettato, azzerando i corrispondenti addebiti con causale “art. 1, co. 1175, l. 296/2006”.

Mancato pagamento delle sanzioni.

Si richiama il principio in base al quale ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché  possa essere formato il DURC interno positivo e possano – quindi – essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

Al fine di consentire l’adeguamento a tale principio, considerato che lo stesso non è stato richiamato nei messaggi che hanno illustrato il nuovo  sistema del DURC interno, e che i preavvisi finora notificati non lo hanno espressamente richiamato, si dispone quanto segue.

I datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio,al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.

 I datori di lavoro interessati – avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)” – dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.

La Sede, verificato il rispetto dei termini indicati, annullerà il DURC interno negativo, forzando a verde il corrispondente semaforo rosso lucchettato; la stessa procedura dovrà essere seguita – sempre dietro apposita richiesta del datore di lavoro – nell’ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano versato le sanzioni nel periodo compreso tra la scadenza del termine assegnato nel preavviso di DURC interno negativo e la pubblicazione del presente messaggio.

La Sede potrà annullare il DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo  importi dovuti a titolo di sanzioni.

La “rimessione in termini” qui descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del presente messaggio.

Notifiche di nuovi preavvisi di DURC interno negativo

In considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

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