INPS – Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, titolari di prestazioni collegate al reddito

L’INPS con il messaggio 19933 del 04/12/2013 avente ad oggetto “Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, titolari di prestazioni collegate al reddito”, rende noto che:

in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.

Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F,  il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre 2012, sarà  recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2014.

Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014,  l’Istituto provvede al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto.

A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta.  Qualora dovesse residuare ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell’IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l’imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto.

Le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell’applicativo  “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – novembre”  i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2012.

 Le direzioni provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati della gestione dei dipendenti pubblici. A tal fine verrà messo in produzione l’applicativo Banca Dati Reddituale –  Gestione Pubblica 2013 (accessibile tramite Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco) e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.

Per le modalità operative relative all’individuazione del reddito di riferimento utilizzato per la campagna Red 2012 e al suo corretto inserimento nell’applicativo Gpp-Web si fa rinvio alle istruzioni già impartite in sede di verifica reddituale 2010 di cui alla nota tecnica, allegata alla nota operativa Inpdap n. 40/2011, del 3 gennaio 2012 visualizzabile nella rete intranet (DIREZIONE GENERALE – Pensioni – sezione  “Gestione dipendenti pubblici” – prestazioni pensionistiche – determinazione e pagamento pensioni – operazione RED).

Le segnalazione del pensionato riferite esclusivamente all’anno reddituale 2011,dovranno essere, previa verifica da parte delle Sedi, immediatamente comunicate da parte delle Sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.

La D.C. Sistemi Informativi, sulla scorta delle informazioni ricevute provvederà a verificare l’esattezza del dato ed eventualmente a disporre l’integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente  alla lavorazione con il programma GPP WEB.

Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2012 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.

Pertanto, gli operatori delle Sedi prima di modificare le relative trattenute sulla pensione, sono tenuti a rispettare l’iter amministrativo sopra descritto in quanto tale attività è ritenuta propedeutica alla correttezza del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.

A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.

Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2013, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi della pensione in pagamento”.

Si ricorda, inoltre, che in presenza di una concessione di un trattamento pensionistico o nel caso in cui venga modificata la composizione del nucleo familiare per cui il relativo trattamento deve essere assoggettato ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge n. 335/1995, gli operatori delle Sedi sono tenuti a considerare tutti i redditi “c.d. influenti” del pensionato ed inserirli nella maschera 24 dell’applicativo pensioni GPP Web.

Al fine di una corretta applicazione della verifica reddituale con modalità centralizzata relativa alla somma aggiuntiva, qualora la prestazione in esame venga corrisposta, da parte delle Direzioni provinciali, con pagamento di arretrati in quanto riferiti a diversi anni, le stesse sono tenute a riportare nell’applicativo pensioni GPP Web (maschera 100) i relativi anni di riferimento.

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