La linea di demarcazione tra competenza dell’organo esecutivo e quello dirigenziale è stata individuata dal Testo unico degli enti locali, precisando che le disposizioni che conferiscono agli organi di governo dell’ente locale l’adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti salvo quanto previsto dall’art.50, c.3 e dall’art.54 del TUEL (ossia funzioni esercitate dal sindaco in qualità di rappresentante dell’ente locale o di ufficiale di governo). Secondo il Viminale (parere del 2 settembre 2022) la competenza in tema di individuazione degli spazi elettorali è rinvenibile indirettamente dalle disposizioni di cui alla legge n.212/1956, secondo cui all’art.2 prevede la nomina di un commissario prefettizio, qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti. In questo caso, secondo i tecnici del Viminale, conferma che la competenza, tra l’altro, nella individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale sia di competenza della Giunta comunale.
La domanda
A seguito delle nuove disposizioni del Testo unico degli enti locali che attribuisce alla dirigenza tutti i compiti gestionali, lasciando all’organo politico esclusivamente le attività che lo vedono investito quale autorità di governo, è stato chiesto al Viminale se, la competenza della giunta municipale in materia di individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale sia oggi demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili di servizi negli enti privi di dirigenti. Infatti, l’art.107 del Tuel ha demandato ai dirigenti la competenza delle funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mentre ha riservato le funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, prevedendo, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo dell’ente locale l’adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti salvo quanto previsto dall’art.50, c.3 e dall’art.54 del Tuel.
La risposta
Per i tecnici del Viminale la competenza, in tema di individuazione degli spazi elettorali, è della Giunta comunale. Depongono in tale direzione le indicazioni del giudice amministrativo (vedi decreto n.234/2005 del presidente della sezione II del TAR per la Sardegna-Cagliari) che, n riferimento all’analoga norma prevista per i referendum ha puntualizzato che “l’ultimo comma dello stesso articolo 52 più che disciplinare il termine di presentazione delle istanze, sembra avere il fine di specificare l’autorità (giunta municipale) alla quale tutte le istanze devono essere indistintamente rivolte”. Inoltre, la competenza della giunta comunale è rintracciabile indirettamente dalle indicazioni del legislatore che, all’art.2 della legge n.212/1956, ha previsto la nomina del commissario prefettizio nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti disciplinati nel medesimo articolo. In altri termini, l’articolo conferma che la competenza, nella individuazione degli spazi elettorali, rientra nei compiti della giunta comunale e non della dirigenza.
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