Indisponibile per altre finalità l’erogazione dei buoni spesa alimentari non intermente assegnati

A seguito del trasferimento i fondi statali, un ente locale, a seguito di diversi bandi per l’assegnazione di buoni alimentari, non ha avuto modo di distribuire il totale delle risorse ricevute.

7 Marzo 2022
Modifica zoom
100%

A seguito del trasferimento i fondi statali, un ente locale, a seguito di diversi bandi per l’assegnazione di buoni alimentari, non ha avuto modo di distribuire il totale delle risorse ricevute. L’intenzione dell’ente, stante le medesime finalità, è quella di intervenire con i fondi residuali, a sostegno del servizio mensa scolastica riducendone il costo per singolo pasto di contribuzione da parte delle famiglie. Per la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.9/2022) essendo il servizio mensa un servizio a domanda individuale, ossia che deve assicurare l’equilibrio finanziario dell’ente locale, non è consentito un travaso di risorse che si concreta in un mancato rispetto dei vincoli derivanti da trasferimento e in una sostanziale sottrazione delle risorse trasferite alla specifica finalità alla quale sono destinate.

Le disposizioni legislative

Con ordinanza n.658/2020, in attesa della copertura legislativa avvenuta in seguito con il d.l. n.154/2020, è stata disposta a favore degli enti locali un’anticipazione del fondo di solida-rietà comunale (FSC) da destinare al sostegno dei comuni interessati dall’emergen-za epidemiologica da Covid 19 per iniziative di solidarietà alimentare. In merito alla platea dei beneficiari, a valere delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali, l’individuazione sarebbe spettata all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune, cui spetta di identificare, nell’ambito del territorio comunale, i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico. L’ANCI aveva a suo tempo invitato gli enti locali a emettere avvisi aperti al fine dell’accesso alle misure finanziarie, consentendo in tal modo, e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino a esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. Il d.l. n.154/2020 ha previsto che “le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 [potessero] essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”.

La richiesta di un Sindaco

In ragione della mancata totale utilizzazione dei buoni spesa trasferiti con risorse erariali, il Sindaco di un ente locale ha chiesto, ai magistrati contabili, la possibilità di ribaltare il costo aggiuntivo dei buoni pasto a tutte le famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose.

Le indicazioni del Collegio contabile

Dalle indicazioni legislative sull’utilizzo dei buoni spesa per le famiglie, emerge che i trasferimenti statali, erogati a favore del livello di governo più vicino ai cittadini per una specifica destinazione, abbiano uno specifico vincolo di destinazione (vincolo da trasferimenti). Si tratta, infatti, di risorse vincolate a una specifica finalità di so-lidarietà alimentare nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare gli effetti e-conomici negativi della pandemia in corso, che non possono essere distratte da tale finalità. Inoltre, non essendo previsto un termine per l’utilizzazione di tali risorse da parte dei Comuni, gli enti locali avrebbero dovuto, in caso di mancato utilizzo dei fondi trasferiti, far confluire nel risultato di amministrazione i fondi residui evidenziando tale importo, per la parte non interamente spesa, nella quota vincolata da destinarsi con le modalità dettate dall’art. 187 del Tuel e dai principi contabili. In altri termini, qualora le somme destinate ai buoni spesa alimentari non fossero state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse avrebbero dovuto costituire quota vincolata del risultato di amministrazione 2020.

In merito ad una possibile utilizzazione di tale quota vincolata al servizio mensa, non può non rilevarsi come tale servizio rientri nell’alveo dei servizi a domanda individuale, in relazione ai quali sono rimesse all’autonomia dell’Ente le scelte sulla copertura, ferma restando l’esigenza di assicurare che tali scelte siano adottate in conformità al principio dell’equilibrio di bilancio. Pertanto, quest’ultimo servizio, non è ascrivibile, né tantomeno assimilabile, agli interventi di solidarietà alimentare connesse all’emergenza epidemiologica, per le quali sono stati effettuati i suddetti trasferimenti erariali. Il fatto, che entrambe le risorse si riferiscano a generi alimentari non elimina la chiara distinzione tra servizio di mensa scolastica, inteso come servizio a domanda individuale, e misure di solidarietà alimentare adottate dagli enti locali per contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia.

In conclusione la chiara distinzione non consente un travaso di risorse che si concreta in un mancato rispetto dei vincoli derivanti da trasferimento e in una sostanziale sottrazione delle risorse trasferite alla specifica finalità alla quale sono destinate.

In conclusione, la risposta alla richiesta dell’ente locale non può che essere negativa, pena la distrazione di tali risorse dalla specifica destinazione al sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno connesso alla diffusione della pandemia.

 

 

gara telematica acquisti codice contratti pubblici minCorso on-line in diretta

Il rendiconto degli Enti Locali
La chiusura del ciclo di programmazione e la misurazione dei risultati

 a cura di Francesco Cuzzola
Giovedì 22 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00

 

Il ciclo della programmazione si chiude con il rendiconto e, a seguire, con il conto economico, lo stato patrimoniale sino al bilancio consolidato.
Il corso affronta le criticità relative alla predisposizione della rendicontazione, con particolare attenzione
– alla valutazione dei risultati di gestione;
– alla composizione del risultato di amministrazione;
– al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
– al Fondo rischi;
– agli altri accantonamenti;
– ai vincoli di bilancio.
Sarà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, per giungere al consolidamento dei conti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento