Incremento del quadro economico opera pubblica per variante e maggiorazione incentivi tecnici

L’incremento dell’importo a base di gara, a seguito di variante autorizzata dal RUP al fine di poter concorrere ad un incremento correlato anche degli incentivi tecnici impone un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico.

5 Maggio 2022
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L’incremento dell’importo a base di gara, a seguito di variante autorizzata dal RUP al fine di poter concorrere ad un incremento correlato anche degli incentivi tecnici impone un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.64/2022).

La domanda

Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili se, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara possa essere considerato legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri:

  1. a) Il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara;
  2. b) l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale;
  3. c) il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti.

Il principio di diritto

Dopo aver ripercorso la normativa sui lavori pubblici e sugli incentivi, i giudici contabili hanno emesso il seguente principio di diritto:

Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016.

Conclusioni

Pertanto, l’inclusione nel quadro economico dell’incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate all’approvazione delle varianti, dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento (tra le tante: Sezione Emila Romagna n. 56/2021).

 

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