Il servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia ha risposta alla seguente domanda posta da un comune.
Il Comune chiede un parere in merito al sopravvenire della causa di incompatibilità prevista dall’articolo 63, comma 1, num. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un consigliere comunale che rivestisse la carica di componente del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale che dovrebbe gestire dei servizi nell’interesse del Comune[1]. Più in particolare desidera sapere se la fattispecie descritta rientri nell’alveo della deroga contemplata dall’articolo 63, comma 2, TUEL.
L’articolo 63, comma 1, num. 2), TUEL prevede che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come amministratore “ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune.”
Il successivo comma 2, stabilisce, tuttavia, che “l’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o in consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.”[2]
La Corte di Cassazione ha, al riguardo, rilevato che l’iscrizione nei “registri pubblici” è indispensabile per l’applicazione della deroga, ciò in quanto si tratta di «disposizione che intende dare rilevanza alla mutualità in quanto è proprio in forza della causa mutualistica che l’impresa cooperativa si differenzia dall’impresa individuale o collettiva caratterizzata dalla causa di lucro sicché nel testo dell’art. 63 la cooperativa è contrapposta (come fondamento dell’esclusione della causa di incompatibilità) alle “società ed imprese volte al profitto di privati” menzionate al comma primo n. 2 e tenute in considerazione, proprio in quanto volte a realizzare lo scopo di lucro, che è visto come possibile fonte di un conflitto di interessi»[3].
Se a livello nazionale vi è l’Albo Nazionale delle Società cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio, nella nostra Regione è stato istituito, dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27[4], il Registro regionale delle cooperative. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’indicata legge regionale “l’iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell’Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.”
Come rilevato dal Ministero dell’Interno,[5] “resta, comunque, ferma la personale responsabilità politica e deontologica del consigliere, tenuto, come tutti i pubblici amministratori, ad adottare comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione e ad astenersi, pertanto, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti propri interessi, in virtù di quanto espressamente disposto dall’art. 78, commi 1 e 2, del T.U.E.L.”.
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[1] L’Ente riferisce che l’indicata cooperativa dovrebbe, altresì, gestire servizi a lei affidati da associazioni locali le quali richiederebbero successivamente al Comune dei contributi “per i servizi prestati e fatturati dalla Cooperativa stessa”.
[2] Così il TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sentenza del 5 gennaio 2015, n. 21, ha ritenuto applicabile la deroga di cui all’art. 63, comma 2, TUEL ad una consigliera comunale, membro del C.d.A. di una cooperativa, aggiudicataria provvisoria di una gara d’appalto “per la gestione dell’Ostello comunale, della piscina e delle attività annesse”.
[3] Cassazione civile, sez. I, sentenza del 30 aprile 2005, n. 9028.
[4] Recante “Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.”
[5] Così, Ministero dell’Interno, parere dell’8 settembre 2004, con riferimento al caso di un consigliere comunale anche amministratore unico di una società cooperativa a r.l. ONLUS, regolarmente iscritta nel registro prefettizio, aggiudicataria di un contratto di appalto con il comune stesso.
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