Incentivi tributari. L’ANCI cerca una soluzione ai rilievi dei giudici contabili

24 Gennaio 2020
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In attesa della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto “Milleproroghe”) l’ANCI chiede al Parlamento di inserire alcuni emendamenti, dando particolare enfasi sia, alle regole poste sull’approvazione nei termini del bilancio di previsione al fine di escludere il salario accessorio dai vincoli di crescita imposti dalla Legge Madia, sia di porre questi incentivi anche al di fuori dell’ulteriore vincolo della spesa del personale ai sensi delle disposizioni della legge finanziaria 2007.

I termini di approvazione del bilancio di previsione

Dopo che l’IFEL aveva proceduto, al fine di facilitare gli enti locali nell’approvazione dei documenti relativi agli incentivi tributari inseriti nella legge di bilancio 2019, considerati dal legislatore al di fuori dei limiti previsti dall’art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017, ad elaborare una bozza del regolamento sulle condizioni per poter ripartire legittimamente tali incentivi, nella quale veniva indicato come condizione del beneficio anche l’approvazione del bilancio di previsione nei termini anche quello eventualmente prorogato dal Ministero dell’Interno (ai sensi dell’art.151 del Tuel), sulla questione sono intervenuti i giudici contabili negando la possibilità di poter accedere ai benefici alle ulteriori condizioni previste dall’IFEL. Infatti, secondo la fondazione dell’ANCI la condizione sarebbe comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente avesse approvato il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal  decreto ministeriale previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del TUEL e, quindi, per il 2019 occorreva fare riferimento alla data del 31 marzo 2019.

La posizione della Corte dei conti

I termini di approvazione del bilancio, indicati dall’IFEL, non sono però stati condivisi dai giudici contabili. La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.52/2019) ha, infatti, evidenziato come la facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l’accertamento di imposte municipali alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, TUEL, e dunque solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, continua il Collegio contabile, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, all’art. 163 citato, limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale. In modo non diverso si è successivamente espressa anche la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.412/2019).

Gli emendamenti presentati dall’ANCI

Al fine non creare nei confronti dei comuni una situazione di sforamento dei limiti del salario accessorio per aver approvato il regolamento che conteneva un termine non compatibile con la stretta interpretazione della normativa, l’ANCI ha predisposto ed inviato un emendamento che modifichi ed integri la disposizione della legge di bilancio 2019 nel modo seguente:

  • Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,”. Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: “Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.”

Con questo emendamento non solo l’ANCI cerca di sanare la situazione creatasi negli enti che in buona fede hanno approvato il regolamento prevedendo come valido anche il termine di differimento del bilancio, ma è stato anche evidenziato che la spesa sostenuta per tali incentivi, oltre ad essere posti al di fuori dei vincoli di crescita del salario accessorio, dovranno anche essere esclusi dalla spesa complessiva del personale.

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