di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini
La delibera della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/2019interviene nuovamente sul dibattuto tema degli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 novembre). All’attenzione dei giudici, questa volta, è l’applicazione del regime intertemporale della modifica introdotta dal comma 526 della legge 205/2017 che, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 113, ha disposto che gli incentivi siano da imputare ai medesimi capitoli di bilancio dove viene pagata l’opera, il servizio o la fornitura. La norma ha aperto la strada, a partire dal 1° gennaio 2018, al superamento dei vincoli del salario accessorio (Corte dei conti, Sezione autonomie, delibere n. 7/2017, n. 24/2017e n. 6/2018). Il punto affrontato dai giudici è la possibilità di liquidare in deroga ai limiti le risorse già stanziate nei quadri economici approvati e finanziati nel 2016-2017, quando invece il regime vincolistico era pienamente operante, facendo quindi prevalere l’imputazione contabile della spesa rispetto ad altri criteri. Il duplice orientamento dei giudici Sul punto si era sviluppato un duplice orientamento. Alcune sezioni regionali di controllo (Lazio, 57/2018, Veneto, 405/2018, Lombardia, 258/2018 e Umbria 56/2019) avevano ritenuto che l’esclusione degli incentivi tecnici dal limite del salario accessorio potesse applicarsi solamente ai «contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data», alla luce dello stretto rapporto tra programmazione e finalizzazione delle risorse. Con altre deliberazioni (Veneto, 265/2018 e 429/2018) la Corte dei conti aveva invece ritenuto che l’effetto innovativo dell’articolo 5-bis fosse idoneo a sottrarre gli incentivi per funzioni tecniche (accantonati alla data del 1° gennaio 2018 nei capitoli dell’appalto prima dell’avvento del comma 526) dal limite del salario accessorio a prescindere dalla data di maturazione degli incentivi. La Sezione autonomie, con la delibera citata, ha affermato il seguente principio: «Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia gia stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture». La concreta applicazione Alla luce del recente orientamento, gli enti si trovano quindi a dare concreta applicazione al principio: cosa si deve intendere per incentivi “maturati” dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016 al 31 dicembre 2017? Occorre guardare alla decisione di spesa (e quindi approvazione e finanziamento del quadro economico) ovvero come all’effettivo svolgimento delle attività incentivate? Nel primo caso tutti gli incentivi del lavoro servizio o fornitura deliberati fino al 31 dicembre 2017 rientrerebbero nel limite del salario accessorio, mentre nel secondo caso vi rientrerebbero limitatamente alle attività concretamente svolte a tale data, mentre quelle svolte successivamente potrebbero essere liquidati in esenzione da tali limiti. Sul punto vengono in soccorso altre due delibere rese dalla Sezione autonomie (la n . 7/2009 e la n. 11/2015) per affrontare il problema del regime intertemporale in presenza di modifiche normative nella disciplina incentivante (con riferimento, nel caso di specie, ai diritti di rogito e alle modifiche agli incentivi alla progettazione introdotte dal Dl 90/2014). Con queste pronunce la Corte ha precisato come sia l’effettivo compimento delle attività il momento rilevante da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della disciplina di riferimento, a nulla rilevando il momento della liquidazione ovvero della decisione di spesa o dell’appalto. In particolare il riferimento al momento della corresponsione che privilegia l’aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare, di fatto, il rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti. L’applicazione di questo principio al caso di specie porterebbe quindi a concludere che solo gli incentivi per attività svolte a tutto il 31 dicembre 2017 rientrano nei limiti del salario accessorio, mentre quelli svolti successivamente, anche se il quadro economico è stato approvato antecedentemente, ne sarebbero esclusi e quindi potrebbero essere corrisposti ai dipendenti. Il criterio dovrebbe essere utilizzato non solo per l’individuazione della normativa da applicare, ma anche ai fini dell’inserimento delle risorse nel fondo. A prescindere dalla loro ultima allocazione contabile sul capitolo del lavoro, servizio o fornitura, infatti, secondo il principio contabile allegato 4/2 tali risorse devono transitare anche sui capitoli del personale ed essere esposte nel fondo del salario accessorio, pur se escluse dal limite. Sotto il profilo operativo, dunque, è importante che le amministrazioni: a) nel proprio regolamento, introducano dei criteri idonei a stabilire, per le prestazioni di durata (come il Rup), quando matura esattamente l’incentivo in relazione alle diverse fasi dell’appalto. Individuare una semplice percentuale (es. 30%) senza precisare che questa spetti, per ipotesi, per il 5% in fase di verifica del progetto, per il 5% in fase di gara, per il 15% in fase di esecuzione e il 5% in fase di collaudo, impedisce all’ente di individuare con esattezza l’importo annuo dell’incentivo da erogare e di attribuirlo anche a soggetti diversi che si potrebbero avvicendare nel tempo; b) annualmente adottino un atto ricognitorio che individui le attività effettivamente svolte ai fini della maturazione degli incentivi, dell’inserimento nel fondo e della conseguente liquidazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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