attorno al concetto «entro i termini stabiliti dal Tuel» si siano sviluppate contrapposte letture interpretative. Da una parte la magistratura contabile, con deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna n. 52/2019 secondo cui il termine per l’approvazione del bilancio è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento e non anche il termine differito. Dall’altra quella dell’Ifel (Fondazione Anci), con la nota di approfondimento al comma 1091 della legge di bilancio 2019 dello scorso 28 febbraio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzo), secondo cui è soddisfatta la condizione imposta dalla legge anche quando l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale. La risposta Per la Corte dei conti della Lombardia l’interpretazione fornita dai colleghi emiliani è quella più corretta. Nella deliberazione in esame si precisa che, ove si optasse per una diversa interpretazione della norma, vale a dire quella proposta dall’Ifel, si finirebbe per privare di significato l’espressa apposizione di un termine da parte del legislatore, considerato che la disposizione normativa sarebbe applicabile praticamente a tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione, rimanendone esclusi solo ed esclusivamente quelli che, non avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incorrerebbero nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del consiglio comunale secondo l’articolo 141 del Tuel. Inoltre, quanto asserito dall’Ifel si contraddice con l’intento del legislatore il quale ha inteso specificare che alcune norme precedenti alla legge di bilancio 2019 (e ordinariamente applicabili agli enti locali) non si applicano più a decorrere dal 2019 proprio nei confronti degli enti più virtuosi, ovvero quelli che, appunto, hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile.
Incentivi antievasione Imu-Tari solo con bilancio approvato entro il 31 dicembre
il sole24oreattorno al concetto «entro i termini stabiliti dal Tuel» si siano sviluppate contrapposte letture interpretative. Da una parte la magistratura contabile, con deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna n. 52/2019 secondo cui il termine per l’approvazione del bilancio è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento e non anche il termine differito. Dall’altra quella dell’Ifel (Fondazione Anci), con la nota di approfondimento al comma 1091 della legge di bilancio 2019 dello scorso 28 febbraio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzo), secondo cui è soddisfatta la condizione imposta dalla legge anche quando l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale. La risposta Per la Corte dei conti della Lombardia l’interpretazione fornita dai colleghi emiliani è quella più corretta. Nella deliberazione in esame si precisa che, ove si optasse per una diversa interpretazione della norma, vale a dire quella proposta dall’Ifel, si finirebbe per privare di significato l’espressa apposizione di un termine da parte del legislatore, considerato che la disposizione normativa sarebbe applicabile praticamente a tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione, rimanendone esclusi solo ed esclusivamente quelli che, non avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incorrerebbero nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del consiglio comunale secondo l’articolo 141 del Tuel. Inoltre, quanto asserito dall’Ifel si contraddice con l’intento del legislatore il quale ha inteso specificare che alcune norme precedenti alla legge di bilancio 2019 (e ordinariamente applicabili agli enti locali) non si applicano più a decorrere dal 2019 proprio nei confronti degli enti più virtuosi, ovvero quelli che, appunto, hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile.
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