Incentivi anti evasione Imu e Tari solo se il bilancio è approvato entro il 31 dicembre

il sole24ore
2 Ottobre 2019
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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 52/2190 Gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) possono essere corrisposti solo se l’ente approva tassativamente il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. È questa l’importante indicazione contenuta nella deliberazione n. 52/2019/PAR della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna. Il quesito Il comma 1091, articolo 1, della legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione dell’imposta municipale propria (Imu) e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, derogando al limite previsto daall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 25 maggio 2017 n. 75. Tra le condizioni che la norma pone per la sua applicazione vi è quella secondo la quale l’ente deve aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto «entro i termini stabiliti dal Tuel». Ciò premesso un ente locale ha chiesto alla Corte dei conti dell’Emilia Romagna se il termine per l’approvazione del bilancio debba intendersi solo con riferimento al 31 dicembre dell’anno di riferimento (così come indicato nell’articolo 163, comma 1, del Tuel) o può essere correttamente riferito al termine differito (come previsto dal successivo comma 3, dell’articolo 163 del Tuel), con specifica legge e/o decreti ministeriali. La risposta Per i giudici contabili la risposta al quesito formulato è nel senso che il termine per l’approvazione del bilancio è da intendersi il 31 dicembre dell’anno di riferimento e non anche il termine differito. D’altronde «nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, all’articolo 163 limita l’attività gestionale dell’ente a una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale. E ciò in base alla sottesa considerazione concernente la fase di criticità in cui versa quell’ente che non sia in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione, dal che discende, ex lege, una gestione di tipo provvisorio dell’ente e limitata a specifiche attività». Conclusioni La posizione assunta dalla magistratura contabile emiliana spiazza molti enti locali che hanno seguito l’indicazione fornita dall’Ifel nella nota di approfondimento al comma 1091 della legge di bilancio 2019 dello scorso 28 febbraio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzo 2019). L’istituto, infatti, aveva ritenuto soddisfatta la condizione imposta dalla legge anche con l’approvazione del bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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