Incentivi agli avvocati comunali, Tar contro Mef sulla restrizione alle sentenze favorevoli

il sole24ore
24 Marzo 2020
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di Vincenzo Giannotti

La sentenza del Tar Emilia Romagna n. 59/2020 Un Comune ha proceduto alle modifiche del proprio regolamento sui compensi professionali degli avvocati interni, adeguandosi ai rilievi degli ispettori del ministero dell’Economia e delle Finanze. Ciò ha condotto a escludere dai compensi professionali, i provvedimenti giurisdizionali sia a valenza cautelare sia procedurale, tanto che le modifiche sono state oggetto di successiva impugnativa da parte degli avvocati interni. Il Tar Emilia Romagna con la sentenza n.59/2020ha negato l’illegittimità del regolamento precedente e ha annullato le modifiche apportate dall’ente, confutando le tesi di illegittimità avanzate dagli ispettori del Mef. La vicenda Gli ispettori della ragioneria generale dello Stato, in sede di verifica, hanno evidenziato una serie di illegittimità contenute nel regolamento comunale, relativo alla disciplina della liquidazione dei compensi professionali all’avvocatura interna. In particolare la relazione ha stigmatizzato una estensione ritenuta illegittima del concetto di sentenza favorevole, per aver incluso anche i provvedimenti cautelari o di rito, mentre la sentenza favorevole richiesta dalla normativa avrebbe dovuto essere limitata, ai fini della distribuzione dei compensi, alle sole sentenze che nel merito avessero avuto esito favorevole. L’ente ha quindi adeguato il proprio regolamento precisando che i compensi professionali sono dovuti esclusivamente in presenza di provvedimenti giurisdizionali che entrino nel pieno merito della controversia. Ha escluso, quindi, in modo esplicito sia i provvedimenti «a valenza cautelare», sia quelli «a valenza procedurale» e, infine le «transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l’azione contenziosa» (perenzione, estinzione, inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, cessazione della materia del contendere). Il dirigente del servizio legale ha impugnato, la deliberazione della giunta comunale, davanti al Tar, censurando le modifiche introdotte. Il ministero dell’Economia e delle Finanze chiamato anche lui in causa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva stante la natura meramente endoprocedimentale della propria relazione ispettiva. La posizione del Tar In via preliminare i giudici amministrativi hanno estromesso il Mef considerandolo privo di legittimazione passiva in quanto, la relazione rivolta all’ente locale, avrebbe dovuto riguardare decisioni di sua esclusiva competenza e ciò in virtù della sua piena autonomia, fermo restando che eventuali rilievi non rimossi dall’ente locale avrebbero potuto essere successivamente oggetto di verifica da parte della Corte dei conti. Il Tar, inoltre, ha evidenziato come il punto centrale del contende riguardi la corretta individuazione del termine di «sentenza favorevole», contenuta nell’articolo 9 del Dl 90/2014, in presenza della quale operano le disposizioni in materia di ripartizione delle spese legali recuperate fra gli enti e i professionisti. A differenza della posizione restrittiva del Mef il Tar ha, invece, ritenuto irragionevole che il regolamento dovesse fare riferimento alle sole sentenze di merito, atteso che un effetto sostanzialmente favorevole all’amministrazione ben può derivare anche da una definizione del giudizio in rito. In modo non diverso è stato considerato irragionevole l’esclusione, determinata a priori in presenza di definizioni satisfattive (per l’amministrazione) della controversia a seguito dell’esperimento di rimedi stragiudiziali, ovvero in presenza della decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, cui viene erroneamente disconosciuta, in sede di relazione ispettiva, natura giurisdizionale. Infine, anche per quanto riguarda i provvedimenti giurisdizionali aventi natura diversa dalla sentenza, non può essere esclusa a priori la natura non favorevole, dovendo l’ente verificare caso per caso se vi sia stato espletamento di una consulenza legale, da parte del difensore dell’ente e, finanche, il possibile vantaggio economico ottenuto dalla Pa.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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