Il revisore che abbia fatto domanda in una regione ma che successivamente, prima o al momento dell’estrazione abbia cambiato residenza in altra regione non è titolato ad accettare l’incarico. Infatti, per il Ministero dell’Interno, con il parere del 5 gennaio 2021, ha avuto modo di precisare come il cambio di residenza va comunicato tempestivamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali con riferimento alla nuova regione.
La vicenda
Una prefettura ha chiesto un parere al Viminale in merito il primo estratto, prima dell’estrazione ha cambiato la propria residenza in una regione diversa da quella oggetto di nomina. Il revisore ha chiesto, in considerazione dell’estrazione avvenuta se fosse possibile ricambiare la residenza prima della nomina da parte dell’ente locale.
Il parere del Viminale
Attualmente la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali di cui al Decreto Ministeriale n.23 del 2012 è su base regionale. In questo caso sarebbe stato d’obbligo da parte del revisore la tempestiva comunicazione del suo cambio di residenza. Infatti, nella domanda di iscrizione si deve fare riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Con la logica conseguenza che l’elemento dell’iscrizione ad una regione piuttosto che ad un’altra, è fondamentale ai fini del sorteggio. Nel caso prospettato, pertanto, il revisore estratto non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione e, quindi, se avesse comunicato il proprio cambio di residenza non sarebbe stato inserito nell’elenco oggetto di successiva estrazione. Con l’esclusione del candidato non residente la Prefettura dovrà comunicare il primo della graduatoria di riserva non estratto per la successiva attivazione della nomina di revisore dell’ente locale.
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