Gli adempimenti da parte dell’ente
Nel caso di specie, evidenzia il Collegio contabile, vi era la necessità da parte dell’amministrazione di acquisire una prestazione per la realizzazione di uno specifico obiettivo o progetto, indice, come tale, della sussistenza di un’esigenza di natura temporanea e straordinaria, che sola giustifica il ricorso allo strumento dell’incarico a soggetti esterni. L’incarico, infatti, ha ad oggetto la soluzione di un quesito specifico in materia societaria attraverso la resa di un parere da parte di un professionista entro il termine di 30 giorni, il che dimostra che sarebbe rispettato altresì l’ulteriore requisito del carattere temporaneo dell’incarico. Il conferimento, essendo avvenuto in assenza di procedura valutativa, il Collegio contabile ha esaminato il contenuto dello schema di contratto/disciplinare di incarico, approvato in fase di determinazione dirigenziale e poi sottoscritto dal professionista. Il regolamento negoziale riporta dettagliatamente il quesito oggetto del parere richiesto; inoltre è fissato il termine di 30 giorni per la resa del parere da parte del professionista incaricato, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto avvenuta il 25 gennaio 2023, e sono altresì stabiliti le modalità di adempimento dell’incarico e un compenso lordo di 25.000,00 euro. Il Collegio dei revisori, inoltre, nel proprio verbale hanno reso il parere richiesto dalla normativa. In riferimento agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa in materia di trasparenza, l’Ente ha attestato l’avvenuta pubblicazione dei dati relativi all’incarico sul portale della sezione Amministrazione Trasparente, alla sottosezione “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, fornendo altresì il relativo link per la consultazione.
Le criticità rilevate dal Collegio contabile
Pur dando atto che nella nota del Dirigente dell’area competente, dopo ricostruzione dettagliata delle vicende legate all’operazione straordinaria, non è altrettanto adeguatamente circostanziata l’esistenza di un ufficio di Avvocatura interna all’Ente. Infatti, solo nella nota di riscontro alla prima richiesta istruttoria della Sezione, è stato rappresentato che “il Comune … dispone di una propria Avvocatura, che attualmente dispone di due figure abilitate all’esercizio dell’attività forense per conto dell’Ente, e di personale a supporto all’interno del quale tuttavia non sono reperibili le competenze specialistiche nel ramo del diritto societario necessarie per
l’esame del caso di specie”. In merito alle iniziative di formazione, mentre si da atto della formazione sulle società da parte del Settore competente, nulla è stato evidenziato in merito al coinvolgimento dell’avvocatura comunale. La questione, pertanto, riguarda l’assenza, negli atti preliminari al conferimento dell’incarico, così come nella fase di successiva istruttoria, di una specifica richiesta all’ufficio legale interno della disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte di uno dei due avvocati allo stesso assegnati.
In modo non diverso altra criticità è rappresentata dall’affidamento diretto, ossia in assenza di una procedura valutativa. Pertanto, anche a voler concedere che l’Amministrazione si sia trovata per ragioni obiettive sprovvista di figure interne idonee allo svolgimento dell’incarico nelle rappresentate condizioni di urgenza, si osserva, sotto il profilo procedurale, che l’incarico esterno – stricto sensu di consulenza legale -, pur nella sua natura fiduciaria, non può tradursi in una elusione dei principi di trasparenza che devono sempre orientare l’amministrazione nell’attingimento all’esterno delle figure professionali di cui in via eccezionale e temporanea si avvalga, alle strette condizioni prescritte dalla legge. L’ente ha motivato il conferimento diretto dell’incarico con la particolare urgenza di acquisire, entro un determinato termine, il parere di un legale esperto e titolato nella materia societaria, al fine di poter valutare tutti gli impatti, presenti e futuri, certi e potenziali dell’operazione straordinaria.
In particolare l’ente ha motivato i criteri per il conferimento dell’incarico diretto individuando il professionista sulla base dei seguenti presupposti: ricerca di un esperto di comprovata esperienza sulla materia, preferibilmente fra docenti universitari di diritto societario o commerciale; esclusione di professionisti che intrattenessero o avessero intrattenuto rapporti contrattuali con la società; – esclusione di soggetti esercenti abitualmente la loro attività nel territorio della provincia, per assicurare neutralità anche rispetto al resto della compagine societaria di cui fanno parte esponenti del mondo economico e finanziario locale; inesistenza rapporti contrattuali, collaborativi o di servizio fra il professionista e il Comune precedenti a quello indicato in oggetto. È evidente che l’Amministrazione non ha compiutamente esplicitato le modalità con le quali si è concretizzato il contatto diretto con il professionista e anzi, negando pregressi rapporti contrattuali con lo stesso, ha di fatto escluso l’esistenza di un rapporto fiduciario derivante dalla pregressa esperienza professionale del legale con il Comune. Né risulta dato atto di una selezione avvenuta tramite comparazione fra più curricula acquisiti o di una richiesta all’Ordine forense di una rosa di nominativi di avvocati specializzati in ambito societario.
Pertanto, se è vero che l’affidamento diretto dell’incarico, in presenza di ragioni oggettive di urgenza, è ammesso in deroga alla procedura comparativa, ma tanto non esime l’Amministrazione dall’adozione di un corredo motivazionale che dia conto non solo dei criteri seguiti nella scelta del professionista e delle competenze astrattamente da questo possedute ai fini dello svolgimento dell’incarico ma, altresì, delle modalità di scelta dello stesso in un’ottica, oltre che di trasparenza e accountability dell’operato amministrativo, anche della dimostrazione della migliore selezione del soggetto esterno individuato cui affidare la cura e la tutela dell’interesse pubblico.
In ragione dei rilievi e delle criticità rilevata, la deliberazione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
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