In cassaforte i contributi per il trasporto scolastico

ItaliaOggi
7 Novembre 2019
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Contributi pubblici per il trasporto scolastico in cassaforte. Con una nota dell’Associazione nazionale comuni italiani viene confermato che il correttivo introdotto dal dl 126/2019 consente ai sindaci di sostenere (in tutto o in parte) le spese per gli scuolabus, alleggerendo i costi a carico delle famiglie. La questione era esplosa dopo il parere n. 49/2019 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte. Quest’ultima aveva ritenuto che il trasporto scolastico non solo non può essere gratuito, ma deve essere integralmente fi nanziato mediante i corrispettivi versati dagli utenti. La pronuncia ha creato scompiglio fra amministratori locali e genitori, tanto che le rispettive associazioni rappresentative si sono immediatamente attivate presso il governo per ottenere un correttivo normativo. Il precedente Esecutivo aveva risposto con il cosiddetto decreto «Scuola», il cui iter è stato però bloccato dalla crisi politica agostana. In particolare, la mancata pubblicazione del provvedimento entro lo scorso 28 agosto ha fatto ritornare le lancette indietro, ripristinando il quadro delineato dai magistrati contabili subalpini. Per la verità, una schiarita era nel frattempo arrivata grazie alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, che con il parere n. 76/2019 aveva corretto il tiro rispetto a quanto espresso dai colleghi piemontesi. I giudici pugliesi, pur confermando la validità delle argomentazioni del parere n. 49, ne hanno ribaltato le conclusioni con un inciso che ha riaperto i giochi. In particolare, nel parere più recente si legge che «nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia fi nanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza fi nanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri». L’apertura è stata confermata poi dalla Sezione Autonomie con la recente delibera n. 25/2019, sollecitata proprio dall’Anci. Restava, comunque, la necessità di un intervento del legislatore che ha trovato posto nell’art. 3, comma 2, del dl 126.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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