Le due diverse procedure della via unilaterale
AI fini della possibilità di poter procedere in via unilaterale alla sottoscrizione del contratto integrativo, è necessario ripercorrere le disposizioni di cui all’art.8 commi 5 e 6 del CCNL 2019-2021.
Il Comma 5 prevede infatti che “Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4 lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad)”. In altri termini, si tratta delle seguenti materie:
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art 24 del CCNL del 21 05 2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art 30 comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53 comma 2 del CCNL del 21 05 2018 o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art 33 del presente CCNL (Banca delle ore);
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale ai sensi dell’art 31 comma 2 del presente CCNL;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art 29 comma 2 del presente CCNL;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art 32 comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art 30 comma 8 ( del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni;
aa) individuazione delle figure professionali di cui all’art 35 comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL;
ad) modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui all’art 22 del CCNL del 1 04 1999”.
Il successivo comma 6, invece, prevede che “Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4 lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac) ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art 9 (Clausole di raffreddamento), l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art 40 comma 3 ter del D Lgs n 165 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”. In questo caso si tratta delle seguenti materie:
a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti 1 delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art 80 comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g) d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art 70 bis del CCNL del 21 05 2018 entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art 84 bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art 84 del presente CCNL g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art 82 comma 2;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art 24 del CCNL del 21 05 2018 j) la correlazione tra i compensi di cui all’art 20 comma 1 lett h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali;
ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art 30 comma 5 lett d) resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all’art 81 comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3 tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell’art 55 comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art 79 (Fondo risorse decentrate costituzione)”.
Le indicazioni dell’ARAN
A dire dell’ARAN i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali con la riassunzione per le parti “alla scadenza del termine” delle “rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione” (art 40 comma 3 bis, D Lgs n 165 2001). E’ prevista una provvisoria regolamentazione unilaterale dell’amministrazione per il caso di mancato accordo e “fino alla successiva sottoscrizione” che è consentita “qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa” (art 40 comma 3 ter, D Lgs n 165 2001). Il comma 3 bis è chiaro il contratto nazionale definisce (nel senso che deve fissare) un termine massimo delle sessioni negoziali in sede decentrata decorso il quale le parti sono libere di assumere le rispettive decisioni e, dunque, l’amministrazione di assumere in via unilaterale le decisioni relative ai profili non contrattati. Il comma 3 ter, a differenza del comma 3 bis, non impone alla contrattazione collettiva, ma semplicemente le consente di introdurre un termine di durata delle sessioni negoziali Un termine che viene qualificato come termine minimo e non come termine massimo un termine la cui infruttuosa decorrenza porta l’amministrazione a potere “in ogni caso provvedere in via provvisoria” sulle materie oggetto del mancato accordo. Il contratto nazionale, quindi, può (non deve) introdurre un termine minimo ma se lo introduce consente all’amministrazione di procedere a seguito del suo superamento “in ogni caso”, cioè a prescindere dalla sussistenza del presupposto (il determinarsi di un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa) indicato per l’azione unilaterale L’esistenza di un pregiudizio è richiesta (dunque, vincola) solo per l’ipotesi di un intervento unilaterale antecedente alla scadenza del termine minimo o in generale per l’intervento qualora detto termine minimo non sia stato previsto.
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