Il fatto
A seguito della verifica e delle richieste da parte del magistrato contabile istruttore sulla costituzione e sottoscrizione dei contratti integrativi, l’ente ha evidenziato la mancata sottoscrizione del contratto in due anni, fermo restando la valida costituzione del fondo integrativo. Inoltre, il responsabile finanziario ha attestato di aver sospeso le progressioni economiche orizzontali e la corresponsione della retribuzione di risultato nei due anni in ragione di una sospetta errata costituzione dei fondi negli anni precedenti, con possibile obbligo di recupero dell’indebito. A seguito, tuttavia, della ricostruzione dei fondi integrativi non è stato necessario recuperare somme erogate in eccesso negli anni precedenti, ma le disponibilità finanziarie per la contrattazione si sono ridotte. Infine, il responsabile finanziario ha confermato che nell’anno 2022 la sottoscrizione del contratto integrativo sia avvenuta nell’anno di riferimento.
I suggerimenti del Collegio contabile
La Sezione di controllo ha preso atto dei chiarimenti prodotti in sede di memoria, evidenziando l’esigenza di procedere tempestivamente alla costituzione dei fondi (atto unilaterale dell’amministrazione) ed alla stipula della contrattazione integrativa (atto negoziale, salvo l’eventuale ricorso alla procedura prevista dall’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001), acquisendo, su entrambe, la valutazione dell’organo di revisione (art. 40-bis d.lgs. n. 165 del 2001).
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