Inutili le doglianze dell’ente locale sulla non congruità dei compensi da corrispondere all’amministratore unico della società interamente partecipata, ancorato all’80% del compenso corrisposto nell’anno 2013, insufficiente a coprire le responsabilità di una società che abbia aumentato la propria consistenza patrimoniale e di fatturato. Per la Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.124/2022), infatti, non è possibile che la magistratura contabile sostituisca una norma esistente e puntuale, dimostratasi nel tempo inadeguata a causa della non prevista considerevole “ultravigenza” della stessa realizzatasi nel tempo, con una diversa norma che, seppure ancorata a parametri di ragionevolezza e buon andamento, si rivelerebbe una creazione non consentita del giudice contabile.
La domanda del Sindaco
In ragione della ristrutturazione della società in house con notevole incremento del relativo fatturati, rispetto alla condizione iniziale, il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabile se sia possibile incrementare il compenso all’amministratore unico visto la mancata approvazione della norma regolamentare annunciata ma non operativa sui nuovi compensi.
Le precisazioni del Collegio contabile
Il legislatore, in attesa del decreto di adeguamento dei compensi degli amministratori delle società controllate, ha precisato che “restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, il quale prevede testualmente che “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. In altri termini, fino all’adozione del decreto, devono continuare ad avere applicazione i vincoli ancorati ai parametri storici vigenti al momento dell’entrata in vigore del TUSP. In altri termini, il regolamento assume l’atto necessario e indefettibile affinché la nuova disciplina possa trovare ingresso nell’ordinamento.
La questione che ha visto interessata la magistratura contabile ha riguardato due diverse ipotesi, la prima la base che è necessario utilizzare in mancanza del dato storico del 2013, mentre la seconda ha riguardato il caso di un compenso estremamente limitato corrisposto nell’anno preso in considerazione dal legislatore (2013).
In merito alla prima ipotesi la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.29/2020) ha precisato che in assenza di oneri nell’esercizio 2013, in conseguenza della rinuncia al corrispettivo dell’amministratore all’epoca in carica, si è ritenuto necessario “considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà”.
In merito alla seconda ipotesi, ossia in presenza di una spesa sostenuta nel 2013, ma “oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica”, è stato indicato un orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile secondo cui “il limite previsto dall’art 4, comma 4, d.l. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società e ad un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti” (così testualmente ancora Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 29/2020).
Pertanto, il Collegio contabile della Sardegna pur prendendo atto che la mancata adozione dell’atteso “decreto fasce” e la conseguente “ultra vigenza” di norme transitorie che nelle intenzioni del legislatore dovevano avere una obbligatoria ma limitata applicazione temporale ha prodotto l’effetto di consolidare un regime transitorio da cui scaturiscono compensi riconoscibili non adeguati alla situazione attuale. Tale problematica, in ogni caso, non potrà che essere risolta dal legislatore con l’emanazione del citato decreto e non per effetto di una pronuncia interpretativa del giudice contabile sulla norma in argomento.
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