In assenza di un intervento normativo alcune funzioni della Provincia non sono esercitabili

5 Dicembre 2022
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Vi sono alcune funzioni esercitabili dalle province, come la promozione delle pari opportunità sul proprio territorio, le quali si scontrano per il loro concreto esercizio con le restrizioni in tema di divieti di spese di rappresentanza. Pur considerando le diverse esigenze di natura istituzionale, secondo la Corte dei conti delle Marche (deliberazione n.128/2022), in assenza di un intervento legislativo non potrebbe essere bypassata la disposizione legislativa del divieto, di qui la necessità di uno specifico intervento del legislatore.

La richiesta

Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili se, al fine dell’esercizio delle prerogative previste dalla legge n.56/2014, riguardanti in particolare la funzione fondamentale della promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale, sia possibile bypassare i divieti disposti dalla legge 190/2014 che sanciscono il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Queste ultime spese, comportano la difficoltà, se non l’impossibilità, da parte dell’Ente, di esercitare la funzione di promozione delle pari opportunità, essendo le attività promozionali realizzabili proprio attraverso le suddette tipologie si spesa.

La risposta del Collegio contabile

A dire dei magistrati contabili, il divieto in questione si riconduce alla pregressa legge di riordino delle funzioni di province e città metropolitane (legge n. 56 del 201456 del 2014), al cui completamento il legislatore non ha attributo alcun collegamento, anche temporale, con il mantenimento dei divieti previsti dalla legge di stabilità per il 2015. Pertanto, in assenza di una specifica modifica normativa sul punto, permane il divieto assoluto di effettuare le spese di rappresentanza, anche se per gli altri enti locali non si applicano più le norme di limitazione alle spese. Tuttavia, il divieto di fare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, devono essere affrontati avuto riguardo al solo ambito oggettivo di applicazione della norma statale in esame, precisando che l’oggetto delle spese da considerare ai fini della norma in questione non trovano specifica definizione nella legge. Secondo la magistratura contabile (Sezione Lombardia deliberazione n. 139/2017), le spese “di rappresentanza” devono essere riconducibili all’esigenza di accrescere la conoscenza all’esterno delle attività istituzionali erogate dall’ente locale. Per quanto riguarda “convegni e mostre”, i primi concernono gli incontri organizzati, in luogo e tempo predefinito, per discutere su un argomento di comune interesse (dibattiti, seminari, congressi, o altri incontri di studio comunque denominati), mentre le seconde fanno riferimento alle esposizioni, organizzate o finanziate, aventi svariati possibili oggetti (opere d’arte, prodotti locali, etc.) o finalità. Per ciò che riguarda le spese per “relazioni pubbliche”, è stato affermato che vi rientrano quelle sostenute per le attività di comunicazione svolte da un ente pubblico con l’obiettivo di sviluppare i rapporti con un’utenza di riferimento, al fine di produrre una più corrente e puntuale divulgazione delle proprie azioni o acquisire conoscenza delle esigenze della collettività di riferimento. Quanto alle spese per “pubblicità”, ne è stata evidenziata la natura di comunicazione persuasiva, mirante deliberatamente a influenzare valutazioni, atteggiamenti, scelte o comportamenti. Con riferimento alle spese per pubblicità, va anche ricordato come le Sezioni riunite in sede di controllo, nella deliberazione n. 50/2011, abbiano affermato l’esclusione da limitazioni per quelle previste dalla legge come obbligatorie.

Nell’ambito dei divieti operanti per tali spese e, in assenza di un intervento legislativo sulla questione, la Provincia dovrà attenersi agli indicati indirizzi di limitazione delle spese.

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