Impossibile la dichiarazione di dissesto di un ente locale dissestato

Un ente che sia in dissesto nell’impossibilità per fatti sopravvenuti di formulare un bilancio stabilmente riequilibrato, ha chiesto se sia possibile per i debiti e la massa passiva accumulata in tale periodo se sia possibile formulare una dichiarazione di dissesto.

7 Gennaio 2021
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Un ente che sia in dissesto nell’impossibilità per fatti sopravvenuti di formulare un bilancio stabilmente riequilibrato, ha chiesto se sia possibile per i debiti e la massa passiva accumulata in tale periodo se sia possibile formulare una dichiarazione di dissesto. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.184/2020) nel negare detta possibilità ha precisato che sia, invece, consentito all’ente locale in dissesto di aprire una procedura di riequilibrio finanziario secondo le disposizioni di cui agli art.243-bis e seguenti del Testo unico degli enti locali.

La richiesta

Un ente locale dopo aver dichiarato il dissesto ma, a seguito di sopraggiunte situazione di contenzioso per il personale dichiarato in soprannumero, è attualmente nell’impossibilità di formulare un bilancio stabilmente riequilibrato. Facendo presente come, nel frattempo, i contenziosi del personale eccedentario sono siano conclusi con esito favorevole. Tuttavia, la tardiva riduzione della spesa del personale a causa del suddetto contenzioso, aggiunta alle rate dei mutui hanno costituito le più rilevanti cause che hanno impedito la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018 e 2019, esercizi nei quali è maturato nuovo disavanzo. Il Sindaco ha, quindi, chiesto se sia possibile procedere ad una ulteriore dichiarazione di dissesto ex art. 244 TUEL tenendo presente che la precedente procedura non si è ancora conclusa, ovvero, in alternativa, sia possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243-bis TUEL a dichiarazione di dissesto già intervenuta.

Dissesto su dissesto impossibile

Secondo il Collegio contabile lombardo qualora il Comune abbia deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, può nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione di un secondo dissesto nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Infatti, l’ipotesi di una dichiarazione di “dissesto nel dissesto” potrebbe essere qualificata come abnorme, trattandosi di un atto che «per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale» (tra le tante, Corte di cassazione, II sezione penale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 7582). Inoltre, dalla lettura della normativa la disposizione dell’art. 246, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede espressamente che la deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile, con la conseguenza che, una seconda dichiarazione di dissesto parrebbe costituire, tra l’altro, un’inammissibile revoca implicita dell’unica deliberazione espressamente qualificata come irrevocabile dalla legge.

Procedura di riequilibrio su ente dissestato

Alla prima risposta negativa, segue una seconda positiva in merito alla possibilità di un ente in dissesto di attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Infatti, le disposizioni previste dall’art. 256, comma 12 del Tuel prevedono in modo espresso che “Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis”.

In conclusione, spetterà al comune, dunque, la valutazione circa la concreta sussistenza dei presupposti per aderire alla misura straordinaria della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale all’interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti.

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