Le ha prontamente risposto il MEF: «Siamo pronti a promuovere un confronto con tutte le parti per individuare soluzioni eque e sostenibili con un’azione rapida», ha assicurato Sandra Savino, la sottosegretaria che ha la delega alla finanza locale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla Regione Liguria in quanto «il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale» dell’autonomia finanziaria locale «non può che spettare al legislatore, dato il ventaglio delle soluzioni possibili».
La sentenza sottolinea come il sistema delle quote aggiuntive vincolate contrasti con l’articolo 119 della Costituzione, in cui c’è scritto, al terzo comma, che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Quindi se l’obiettivo dei livelli essenziali delle prestazioni è di assicurare i «diritti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117 della Costituzione), la sanzione per gli enti che non raggiungono i Lep non può essere la restituzione dei fondi, che lascia i Comuni senza le risorse e i cittadini senza i diritti.
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