Un mera certificazione rilasciata da uno degli organi o uffici del Comune non è sufficiente a sollevare il vincolo di impignorabilità delle somme presso il tesoriere, non potendo nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, l’ente formare prove a proprio favore. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.25836/2020) che ha riformato la sentenza della Corte di appello secondo a quale l’onere della prova sulla cronologia non rispettata dal Comune sarebbe spettata al creditore e non all’ente.
La vicenda
Un creditore si opponeva a un’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigettava la domanda di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo tesoriere bancario, e in danno del Comune debitore, ritenendo nullo il pignoramento perché ricaduto su somme indisponibili stante la delibera di vincolo delle somme adottata dall’ente locale. Secondo il Tribunale l’opponente non avrebbe rispettato l’onere della prova sullo stesso gravante, atteso che non aveva prodotto neppure un documento da cui si potesse evincere la prova dell’esistenza di pagamenti estranei a quelli vincolati ovvero non rispettosi dell’ordine preferenziale necessario a renderli opponibili al creditore procedente.
Avverso la decisione di rigetto, il creditore ha presentato ricorso in Cassazione in quanto, a suo dire, il deducente aveva contestato a verbale la dichiarazione di terzo, resa nel senso di un saldo di conto negativo, tale restato anche se ridotto per un’anticipazione di cassa ex art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, evidenziando sia la pignorabilità dell’anticipazione, sia la violazione dell’ordine dei pagamenti estranei ammessi dal debitore che aveva affermato, invece, di aver tenuto ferma la necessaria sequenza cronologica.
Le indicazioni della Cassazione
In via preliminare, hanno rilevato i giudici di Piazza Cavour come, il giudice dell’esecuzione, con motivazione condivisa con pronuncia nel merito da parte del giudice dell’opposizione formale, ha rigettato l’assegnazione, affermando l’impignorabilità delle somme in ragione della delibera di vincolo e dell’assenza di prova, da parte opponente, in ordine al mancato rispetto del vincolo stesso ovvero dell’ordine cronologico di pagamento dei debiti estranei, a mezzo dell’utilizzo delle somme oggetto dell’anticipazione di cassa sopravvenuta. In tal modo, peraltro, ha ritenuto positiva la dichiarazione, affermando implicitamente, senza opposizioni sul punto, la sussistenza di somme astrattamente assegnabili, riferite, come detto, all’anticipazione. Tale ragione decisoria è erronea poiché, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente a oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari di ufficio la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell’organo esecutivo alle finalità di cui all’art. 159, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003, assolve l’onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell’indicata condizione preclusiva. D’altra parte, secondo la Cassazione, tale allegazione non può essere contrastata alla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell’ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell’impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di uffici. In altri termini, sarebbe spettato al Comune la prova di aver invece rispettato, in concreto, il vincolo e, al di fuori del vincolo, l’ordine temporale dei pagamenti.
L’accoglimento del ricorso comporta il rinvio al Tribunale perché, in diversa composizione, si pronunci secondo il principio di diritto sopra indicato.
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