Impignorabilità delle somme degli enti locali

Deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 19/11/2010 n. 356

In base all’articolo 159 D.Lgs. 267/2000, al comma 2, non sono soggette ad esecuzione forzata, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per i servizi indispensabili si fa riferimento al Decreto del Ministero degli Interni in data 28 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145).
E’ richiesto però che l’ente assuma una deliberazione preventiva da adottarsi ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, quantificando gli importi delle somme da vincolare. E, come ulteriore condizione, “che l’Ente locale successivamente a detta delibera, non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste ultime, delle deliberazioni di impegno”.

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