Impegno giuridico, impegno automatico e impegno contabile. Le indicazioni dei giudici contabili

Il debito fuori bilancio si determina non soltanto nel caso di carenza della necessaria copertura finanziaria ma anche nell’ipotesi di violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto, alla quale è possibile far fronte legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui al già richiamato art. 194 del T.U.E.L.

20 Settembre 2022
Modifica zoom
100%

Il debito fuori bilancio si determina non soltanto nel caso di carenza della necessaria copertura finanziaria ma anche nell’ipotesi di violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto, alla quale è possibile far fronte legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui al già richiamato art. 194 del T.U.E.L. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.114/2022) ha affrontato la questione di un ente locale che non ha proceduto ad impegnare correttamente la spesa di investimento.

La verifica

Il Collegio contabile ha censurato un ente locale che non ha proceduto correttamente all’adozione degli atti amministrativi per l’assunzione degli impegni di spesa, impegnando il bilancio in assenza di formali determinazioni di impegno relative a spese di investimento. Rilevano i giudici contabili come, al fine di evitare che vengano autorizzate spese in carenza delle risorse di bilancio, la legge prevede apposite stringenti disposizioni intese a garantire che, a seguito dell’assunzione del cd. Impegno giuridico, l’accantonamento delle risorse (cd. impegno contabile) da parte del responsabile del servizio finanziario, venga disposto compatibilmente alle previsioni di spesa (art. 153 del T.U.E.L.). Infatti, l’art.183, comma 9, T.U.E.L. che prevede quanto segue: “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8”. Il comma 7 citato prevede che “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”. Mentre il successivo comma 8 stabilisce che “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Gli impegni automatici

Il legislatore ha previsto che soltanto per l’assunzione di alcuni particolari tipi di spese previste dall’art. 183, commi 2, 4 e 5 del T.U.E.L. è previsto un procedimento di impegno automatico, stabilendo che è costituito impegno sui relativi stanziamenti con la sola approvazione del bilancio e con le sue successive variazioni, senza far ricorso ad ulteriori atti. Essi riguardano le seguenti fattispecie non estensibili: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.

Si tratta di eccezioni alla disciplina ordinaria che esige l’assunzione espressa di una determinazione di impegno, in quanto determinano ipso jure il perfezionamento dell’obbligazione in capo al bilancio dell’ente e la relativa liquidabilità della spesa, senza un momento di controllo autorizzatorio specifico. Pertanto, al di fuori delle ipotesi tassative previste per gli impegni automatici, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste la regolare assunzione dell’impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione, e sia stata effettuata la prescritta attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, T.U.E.L.

Mancato impegno e debiti fuori bilancio

In mancanza dell’impegno di spese si genera un debito fuori bilancio dei quali, com’è noto, soltanto alcuni sono riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. In altri termini, in assenza di impegno contabile, vistato e registrato, l’obbligazione pecuniaria assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio dove quest’ultimo si determina non soltanto nel caso di carenza della necessaria copertura finanziaria ma anche nell’ipotesi di violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto, alla quale è possibile far fronte legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme previste dall’art.194 del TUEL.

Conclusioni

Il Collegio contabile da ultimo richiama l’attenzione sulle regole concernenti l’assunzione degli impegni fissate dal principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, segnatamente, dal punto n. 5.1., secondo il quale “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”. A tal fine, ha richiesto all’ente locale, entro 60 giorni, di produrre una relazione a firma del Sindaco e dell’Organo di revisione in merito alla mancata adozione delle determinazioni di impegno e della relativa attestazione di copertura finanziaria, nonché sulla eventuale, conseguente insorgenza di debiti fuori bilancio, fornendo altresì indicazioni sulle misure adottate e/o programmate per porre rimedio alla suddetta criticità.

 

CTL

I tuoi prossimi corsi on-line in diretta

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
Il Codice Unico di Progetto (CUP) – Normativa, procedure e casistica operativa

Docente: Andrea Chiacchiararelli
giovedì 22 settembre 2022, ore 9.30-13.00 e 14.00-16.00

 

Convegno di Bilancio&Tributi Locali Academy
Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – Disciplina e soluzioni operative

Relatori: Stefano Bianchini, Paola Morigi, Luigi Olivieri, Tiziano Tessaro
martedì 27 settembre 2022, ore 9.00-13.00

 

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
PNRR e PPP – Decreti “Semplificazione” 2020 e 2021. Legge di bilancio 2022. Nuovo contratto standard per il PPP

Docente: Marco Niccolai
martedì 4 ottobre 2022, ore 9.00 – 13 e 14.00 – 16.00

 

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
Il modello 770/2022 per gli Enti Pubblici * Guida operativa: dalla compilazione dei quadri fiscali alla trasmissione del modello

Docente: Luciano De Vico
mercoledì 5 ottobre 2022, ore 9.30 – 12.30

 

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
L’individuazione e gestione del conflitto d’interessi Gli obblighi di astensione e gli obblighi dichiarativi. L’elaborazione di misure per la prevenzione e il contrasto del conflitto d’interessi

Docente: Cristiana Bonaduce
mercoledì 23 novembre 2022, ore 9.00 – 13.00

 

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
Le cinque responsabilità giuridiche di dipendenti e amministratori pubblici. Civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale

Docente: Marco Scognamiglio
martedì 29 novembre 2022, ore 9.00 – 13.00

 

Prossimo corso di Bilancio&Tributi Locali Academy
Gli incentivi per funzioni tecniche – Il punto su normativa e giurisprudenza dopo le ultime novità

Docente: Marco Scognamiglio
giovedì 1 dicembre 2022, ore 9.00 – 13.00

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento