Il mancato accantonamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco, erroneamente lasciato a residui, ha avuto un impatto non correttamente governato dall’ente locale in sede di classificazione degli equilibri di bilancio. La Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.91/2021), dopo aver ribadito il principio contabile, ha invitato l’ente a prestare attenzione al rispetto delle indicazioni sulle corrette procedure contabili.
I principi contabili
Il punto 13.7.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118 del 2011, descrive come procedere alla compilazione dell’allegato a/1, contenente l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.
La tabella prevista è la seguente:
Risorse
accantonate |
Risorse accantonate al 1/1/2019 (a) | Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio 2019 (con segno -) (b) | Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio 2019 (c) | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d) |
- nella lettera a), alla voce “Risorse accantonate al 1/1/ N”, deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo dell’accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all’ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell’allegato a/1 del rendiconto dell’esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- nella lettera b), alla voce “Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio N “, deve essere indicato l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione e tale importo deve essere indicato con il segno (-);
- nella lettera c), alla voce “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell’esercizio, cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l’accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio sia il “riaccantonamento” dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;
- nella lettera d), alla voce “(Variazioni) Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto”, deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +) e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -);
- nella lettera e), alla voce “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N”, deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
La verifica di congruità
Il Collegio contabile ha rilevato che, a fronte di un importo accantonato pari a 2.100 inserito alla voce “totale altri accantonamenti” alla data del 01/01/2019 il dato risulta differente dal valore riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2018, nel quale tale accantonamento non risulta indicato.
L’ente ha giustificato l’errore per aver impegnato e lasciato a residuo l’indennità di fine mandato del Sindaco nell’anno 2018, la quale risulta ancora presente nel bilancio dell’ente. Tuttavia, a partire dall’anno 2019 è stato correttamente inserito il valore dell’accantonamento nel prospetto del risultato di amministrazione.
La correzione
A seguito della risposta dell’ente appare evidente l’erronea compilazione dell’allegato a/1 in quanto, a fronte della somma di euro 2.100,00 relativa all’indennità di fine mandato del Sindaco “portata a residuo del bilancio 2018”, alla voce “Risorse accantonate al 1/1/ N” non andava riportato il valore di euro 2.100,00. Dall’altra parte, nella colonna d) “(Variazioni) Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto”, il Comune avrebbe dovuto riportare il valore di euro 4.200,00, in quanto, come riporta l’Ente nella nota di risposta, solo dall’ anno 2019 l’accantonamento è stato inserito nel prospetto del risultato di amministrazione. In questo caso la correzione dell’errore avrebbe determinato, nella colonna d, un importo totale pari a euro -4.200, che l’Ente avrebbe dovuto riportare anche nel prospetto “Verifica degli equilibri” al rigo “Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” con un miglioramento dell’equilibrio complessivo.
In considerazione del principio contabile, il Collegio contabile ha invitato l’ente alla corretta compilazione dei prospetti da allegare al bilancio e allo scopo di garantire uniformità dei dati inseriti negli stessi e trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.
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