In considerazione dell’impatto delle disposizioni della legge di bilancio 2021 sul bilancio degli enti locali, qui di seguito una bozza di lettera del responsabile dei servizi finanziari per gli enti che dovranno approvare il bilancio al 31 marzo 2021 secondo il differimento deciso dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021.
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BOZZA
Oggetto: Informazioni per la predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023. Nota integrativa al DUP e approvazione delle tariffe dei servizi dell’ente
Richiamate le norme del d.lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali agli art. 162 e ss. in materia di programmazione e bilanci ed in considerazione dell’avvenuta approvazione della legge di bilancio 2021, al fine dell’approvazione del bilancio di previsione del Comune di ____, occorre aggiornare la programmazione strategico – operativa per gli anni 2021 – 2023 da adottare con il DUP e con la presentazione dello schema di bilancio 2021-2023 da presentare all’organo consiliare per l’approvazione. Si ricorda come le disposizioni in materia di risorse trasferite agli enti locali (c.d. Fondone) abbia previsto la possibilità di utilizzare le risorse trasferite anche per l’anno 2021, con obbligo da parte dei dirigenti di indicare le spese coerenti con la finalità relativa all’emergenza epidemiologica da Convid-19. Sempre nella legge di bilancio 2021 sono previste risorse addizionali per attività dei servizi sociali e per gli asili nidi, con l’obbligo da parte dei dirigenti responsabili di predisporre specifiche proposte in coerenza con le risorse trasferite che, qualora non spese dovranno essere restituite. In merito alle spese del personale sono previste risorse addizionali per le assistenti sociali il cui concorso è ancora in via di espletamento causa le criticità dovute all’espletamento in presenza, con slittamento al mese di giugno 2021 per completare le procedure autorizzate.
Qui di seguito alcune norme di interesse contenute nella legge di bilancio 2021, da prendere in considerazione ai fini della valutazione delle entrate da parte dei dirigenti competenti di cui all’articolo unico della legge n. 178/2020.
Personale
Finanziamento e le assunzioni di assistenti sociali
(commi 797- 802)
Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali viene riconosciuto, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
- un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6.500 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5.000;
- un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5.000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000.
Ai fini della richiesta del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno in corso:
- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività.
In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Spetta ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per l’attribuzione del contributo agli ambiti territoriali e alla successiva suddivisione tra comuni, anche nei confronti di enti in dissesto o in piano di riequilibrio finanziario.
Si stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, in relazione alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Le assunzioni a tempo determinato derogano ai limiti fissati di non superamento della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art.9, comma 28, d.l. 78/2010).
La norma prevede la possibilità di accedere a procedure concorsuali riservate, anche su basi regionali, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, che i Comuni possono bandire fino al 31 dicembre 2023 nei confronti del personale con qualifica di assistente sociale. I requisiti che devono essere posseduti sono i medesimi previsti dall’art.20, c.2, d.lgs. 75/2017 (essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso la amministrazione che bandisce il concorso).
Welfare integrativo
(comma 870)
La norma prevede un reimpiego delle risorse destinate nell’anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Mentre spetta all’Organo di revisione la certificazione delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2020, la definizione della destinazione delle risorse, fermo restando che le citate risorse sono considerate in deroga ai limiti imposti dall’art.23, comma 21, del d.lgs. 75/2017, spetta, invece, alla contrattazione integrativa.
Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva
(comma 959)
Sono incrementate le risorse per il rinnovo contrattuale 2019-2021 incrementando di 400 milioni le risorse per l’anno 2021. Le risorse sono pertanto le seguenti:
2019 | 2020 | Dal 2021 | |
Legge 145/2018 | 1.100 | 1.425 | 1.775 |
Legge 160/2019 | 325 | 1.600 | |
Integrazione | 400 | ||
Totale risorse | 1.100 | 1.750 | 3.775 |
Gli importi sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Si tratta di un incremento pari al 1,3% per il 2019, al 2,01% per il 2020 e al 4,07% a decorrere dal 2021 con assorbimento dell’IVC e dell’elemento perequativo.
Personale della Polizia Locale
(commi 993 e 994)
Per il solo anno 2021, per il personale della polizia locale si prevede di non computare, ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell’anno 2009), le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio.
Viene estesa all’anno 2021 l’esclusione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale, “direttamente impegnato” per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
Misure finanziarie
Risorse per gli enti in difficoltà finanziarie dovute alle condizioni socio economiche dei territori
(commi 775-777)
La norma incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione.
Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l’alimentazione del fondo ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Si tratta del fondo introdotto a seguito della sentenza n.115/2020 della Consulta secondo cui le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.
Incremento risorse per il trasporto pubblico locale scolastico
(comma 790)
Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l’anno 2021.
Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili nido
(commi 791-794)
La dotazione del fondo di solidarietà comunale viene aumentata. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Vengo, pertanto, apportate le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.
Rispetto alla precedente legge di bilancio 2020 gli interventi normativi sono ricondotti nell’ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale, aumentando di conseguenza l’importo complessivo a decorrere dal 2021.
L’incremento di risorse è destinato:
– allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
– il potenziamento degli asili nido dei comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
I contributi per lo sviluppo dei servizi sociali sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con DPCM.
I contributi per il potenziamento degli asili nido sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate.
Qualora le somme che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni.
Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali
(commi 809 – 814)
Sono stati incrementati di 1 miliardo le risorse stanziate per le regioni ordinarie e sono state ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l’acquisto di forniture.
E’ previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Le regioni dovranno procedere con un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi. Tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture.
E’ previsto un ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica, al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.
Viene prorogato l’attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto sblocca cantieri”), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Sono inserite ulteriori deroghe al codice dei contratti riguardanti gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano, rispettivamente:
– la procedura per l’inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;
– e la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi.
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali e anticipazioni di liquidità
(commi 821 – 831)
Le risorse integrative stanziate pari a 500 milioni di euro del fondo è ripartito in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
– un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
– un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 (termine questo ora spostato al 31 maggio 2021), finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid 19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.
Le sopra indicate risorse si aggiungono al Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.
Per tali risorse aggiuntive è previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid 19 , al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all’articolo in esame – così come quelle dell’analogo fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
La normativa modifica le sanzioni di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. In particolare, la riduzione applicata è commisurata all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.
A seguito dell’invio invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 202 2 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle predette certificazioni.
I commi 830 e 831 dispongono il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. In particolare, il comma 830 prevede:
– il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell’assegnazione delle risorse stanziate dall’articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 (comma 9, lett. a);
– la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista, dall’art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell’80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 831 rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che – si precisa nella relazione illustrativa – nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.
Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali
(commi 849 – 853)
In considerazione dei risparmi di spesa connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:
– 200 milioni annui per le regioni e le province autonome;
– 100 milioni annui per i comuni;
– 50 milioni annui per le province e le città metropolitane
Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.
Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 853) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard38, con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Fermo restando l’adeguamento delle risorse finanziarie alle indicazioni contenute nella legge di bilancio si precisa quanto segue.
Fondo debiti commerciali
Si ricorda come dall’anno 2021 operino le indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) che ai commi 849-872 dell’articolo unico ha previsto un particolare apparato sanzionatorio per le amministrazioni non virtuose, ossia quelle che non rispettino cumulativamente le seguenti condizioni: rispetto dei tempi medi di pagamento (30 giorni dalla fattura); riduzione del proprio stock dei debiti per almeno il 10% all’anno. L’apparato sanzionatorio consiste nelle seguenti misure finanziarie:
- Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%;
- La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiori ai 31 giorni e fino ai 60 giorni;
- La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni;
- Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni.
La sanzione è operante a partire dall’anno 2020 e si applica anche nel caso in cui le PA non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.
A tali fini è previsto che entro il 31 gennaio le PA stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Inoltre, il accantonamento al Fondo è adeguato nel corso dell’esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.
Si ricorda come l’equilibrio di cassa è riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.
Misure organizzative
In considerazione della lentezza da parte di tutti i settori dell’Ente nella liquidazione delle spese è necessario imporre specifiche misure organizzative in merito alla liquidazione delle fatture che dovranno avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento ed inviarle ai fini della liquidazione al Settore finanza per il rispetto dei tempi di pagamento al fine di evitare il blocco della spesa. Si suggeriscono a tal fine alcune misure organizzative al fine del monitoraggio dei tempi medi di pagamento ed in particolare:
- alla fine dell’anno 2021, con cadenza trimestrale, i Settore Finanza indicherà i settori che hanno in media trasferito oltre i 15 giorni la liquidazione delle fatture ordinando la data di fattura acquisita al protocollo dell’ente e la data della determina di liquidazione delle fatture sia per importi sia in termini di ammontare del pagamento;
- dovrà essere inserita, in considerazione dell’impatto sul blocco della spesa, specifico obiettivo di performance organizzativa valido sia per i dirigenti che per il personale titolare di posizione organizzativa e del personale appartenente al servizio, una riduzione della futura liquidazione della retribuzione di risultato e di performance organizzativa;
- l’impatto del ritardato invio delle fatture rispetto ai tempi medi di pagamento sarà recuperato a valere sulle risorse di competenza del settore inadempiente.
Accantonamento al FCDE
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si incrementa della percentuale stabilita per raggiungere il 100% del suo valore massimo, tale incremento di aggiunge al risultato negativo e del recupero del piano di rientro dell’ente, approvato dal Consiglio Comunale, ciò che comporterà un maggior stanziamento con correlata riduzione delle spese. Si ricorda, infatti, che le disposizioni di cui alla legge 205/2017 (comma 882) ha previsto l’allungamento fino a tutto il 2020 della facoltà di abbattimento del FCDE che, quindi, dall’anno 2021 dovrà essere calcolato per intero.
In considerazione, in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, di cui al punto precedente, il Comune di ____ non può utilizzare per l’anno 2021 l’abbattimento al 90%. Infatti, il comma 79 della legge 160/2019, ha consentito agli enti locali di ridurre l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio, a condizione che siano rispettati i parametri di virtuosità dei pagamenti previsti al comma 859, lettere a) e b) della legge 145/2018, vale a dire:
- a) riduzione dello stock di debito di almeno il 10% rispetto a quello registrato nell’esercizio precedente (ovvero aver registrato uno stock di debito scaduto al31/12 dell’esercizio precedente non superiore al 5% delle fatture ricevute nell’anno);
- b) un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti rispettosodei tempi dipagamento previsti dal D.LGS. 231/2002 (30 giorni).
Accantonamento fondo contenzioso
Il fondo contenziosi o per altre passività potenziali riveste un ruolo fondamentale per gli equilibri di bilancio prospettici di un ente locale. Ora se è vero che il Tuel si esprime in termini di «facoltà» per gli enti locali di effettuare «ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare», il principio contabile pone un vero e proprio obbligo. La magistratura contabile ha infatti evidenziato come il rapporto fra i due plessi normativi va traguardato alla luce del rapporto di genere a specie sussistente fra gli stessi. In particolare, mentre il TUEL (e il d.lgs. n. 118/2011 per le regioni) costituirebbe una disposizione generale, contemplante la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, il principio contabile riguarderebbe, specificamente, il fondo rischi per contenzioso (vedi Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Liguria, deliberazione n. 103/2018).
Sempre la magistratura contabile ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
I dirigenti, coadiuvati dall’avvocatura comunale, avranno l’obbligo di indicare oltre all’esistenza di debiti fuori bilancio da sentenza esecutive inoppugnabili, anche la stima dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali secondo quanto sopra evidenziato, ai fini di un prudenziale accantonamento nel presente bilancio di previsione che dovranno essere confrontate con le passività potenziali iscritte nel conto consuntivo e nel risultato di amministrazione presunto.
INDICAZIONI OPERATIVE PER I DIRIGENTI
In considerazione delle sopra indicate premesse e delle evidenziate situazioni di criticità, i dirigenti in indirizzo avranno cura di trovare ulteriori risorse finanziarie correnti e ripetitive, tali da ridurre l’impatto sulla riduzione della spesa corrente ripetitiva che, come previsto, presenta situazioni di forti criticità e di particolare impatto economico finanziario sugli equilibri di bilancio.
I dirigenti sono pregati di inviare al Settore scrivente, al fine della predisposizione del bilancio 2021 – 2023, entro e non oltre, il __/01/2021 le previsioni di entrate (comprensive delle tariffe applicate), mentre le spese saranno ridotte in funzione degli equilibri economico finanziari.
Si precisa, inoltre, l’obbligatoria predisposizione da parte dei Dirigenti degli atti di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei servizi dell’ente in data antecedente all’approvazione del bilancio di previsione in con specifica e distinta approvazione in Consiglio Comunale da effettuarsi inderogabilmente entro la data dell’approvazione del Bilancio di previsione.
Infine, in merito alla nota integrativa del DUP si invitano i dirigenti ognuno per la propria competenza, fermi restando gli indirizzi dell’amministrazione, a far pervenire le loro proposte di integrazione ed aggiornamento entro la medesima data del __/01/2021 tenendo presente che l’art. 170 del TUEL dispone che :
- la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione e vengono disposti i tempi di adozione delle eventuali note di aggiornamento da allegare alla delibera di presentazione del bilancio di previsione;
- il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: a) in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; b) in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;
- Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
A tal fine si trasmette il Bilancio di previsione ed il PEG 2021 – 2022 assestato alle ultime variazioni di bilancio.
Distinti saluti.
Il responsabile servizi finanziari
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