Nella propria difesa il Comune eccepisce a tal riguardo che il parere contabile è stato correttamente reso dal responsabile finanziario il quale ha escluso la necessità di attestare la copertura finanziaria poiché la delibera non comporta diretti esborsi di denaro. Sulla “utilità” della strada, il Comune ha obbiettato che questa servirà non solo la lottizzazione, ma anche gli altri insediamenti commerciali e produttivi esistenti nel territorio, ivi inclusa l’azienda del ricorrente.
Le indicazioni del Collegio amministrativo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza 24/05/2018 n.1056 ha giudicato il ricorso fondato per le seguenti motivazioni.
Avuto riguardo alla denuncia di illegittimità della deliberazione, nella parte in cui assume che la costruzione della strada di collegamento avverrebbe senza oneri finanziari a carico dell’ente pubblico, non può non essere rilevato che l’amministrazione sopporterebbe comunque un costo derivante dalla rinuncia alla percezione dei contributi per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, che nell’impugnata delibera vengono scomputati a favore dei lottizzanti in cambio della realizzazione della strada. A tal fine il ricorrente ha correttamente rilevato che l’operazione ha un “costo” per l’ente comunale, valutabile sotto forma di mancato introito; che non risulta essere stata conseguentemente valutata la fattibilità economica dell’operazione, mancando il parere contabile e la copertura finanziaria; che non sono state esternate le ragioni di pubblico interesse per le quali l’amministrazione avrebbe deciso di sopportare un costo per costruire una infrastruttura utile solo a collegare il sito della lottizzazione privata alla viabilità principale. Rileva il Collegio contabile come, il parere di regolarità contabile apposto sulla delibera è espresso in termini favorevoli perché assume che l’atto “non comporta effetti diretti ed indiretti di spesa sul bilancio comunale”. In realtà, deve convenirsi con la tesi del ricorrente secondo la quale effetti indiretti sulla finanza comunale sono certamente implicati dalla delibera in esame, e si presentano sotto forma di perdita dell’introito per le casse comunali conseguente al mancato incasso dei contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ammontanti alla non trascurabile cifra di circa 950.000 euro. Sotto tale profilo, allora, deve ritenersi che la delibera sia munita di un parere di regolarità contabile che appare frutto di una non adeguata ponderazione e valutazione degli effetti economici indiretti correlati all’adozione della variante contestata, poiché la mancata percezione di una somma rilevante non può considerarsi circostanza irrilevante per la finanza comunale, salve ovviamente le scelte di merito che l’ente nella sua libera – purché consapevole – valutazione può assumere al riguardo. Oltre a tale discrasia, si rileva anche che l’adozione della variante deliberata dal Consiglio comunale, con costi (indiretti) non indifferenti per le casse pubbliche, è dichiaratamente rivolta a soddisfare solo l’interesse alla congiunzione della lottizzazione con la viabilità principale. L’esistenza di un interesse pubblico più allargato e diffuso che giustifichi la realizzazione dell’infrastruttura non contemplata nella delibera impugnata. D’altra parte anche l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con specifica nota ha espresso, tramite il Dipartimento dell’Urbanistica, dubbi sulla “pubblica utilità” di una variante funzionale solo alla realizzazione di una lottizzazione privata.
Conclusioni
Sulla base delle su estese motivazioni il Collegio amministrativo accoglie il ricorso e per gli effetti annulla la delibera impugnata, condannando il Comune anche al rimborso delle spese processuali.
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