Il dirigente della Polizia Locale di un Comune aveva negato l’ostensione degli atti riguardanti un procedimento penale, mediante differimento della richiesta. I giudici amministrativi hanno giudicato illegittimo il citato differimento, precisando come non ogni denuncia di reato presentata dalla p.a. all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata, come nel caso di specie, dalla p.a. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, allora non si è in presenza di atti coperti da segreto istruttorio e la documentazione richiesta è ostensibile. Situazione diversa, secondo il Collegio amministrativo, nel caso in cui le attività sono compiute nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, in questo caso gli atti sono soggetti a segreto istruttorio e, pertanto, non ostensibili.
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