La possibilità di negoziazione dei mutui offerti da diverse leggi finanziarie con la Cassa Depositi e Prestiti, che attraggono gli enti in ragione del risparmio e la ripartizione del debiti su una durata più ampia, devono essere coerente con i principi contabili. Pertanto, secondo la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.72/2022) dall’analisi dei mutui rinegoziati è emerso che l’ente non avrebbe potuto ripartire alcuni mutui rinegozianti in quanto la loro durata di rimborso avrebbe ecceduto la vita utile del bene, ponendosi tale operazione, per una parte dell’intera procedura attivata, in violazione del principio contabile di cui al punto 3.17.
La relazione dell’ente locale
Il magistrato istruttore ha chiesto all’ente locale di relazione sulla rinegoziazione dei mutui effettuati nel mese di maggio 2020. A dire dell’ente locale, le condizioni della rinegoziazione applicate, così come fissate da CDP S.p.a., sono basate sul principio dell’equivalenza finanziaria e che la rinegoziazione ha apportato benefici immediati derivanti dalla ripartizione della quota capitale residua su un periodo più lungo di quello originariamente previsto, scontando, nel lungo periodo, il lievitare complessivo degli interessi. La motivazione principale per cui l’ente ha deciso la rinegoziazione è stata quella dovuta all’emergenza sanitaria in atto, in un periodo in cui si prevedevano forti flessioni nelle entrate comunali e aumenti della spesa corrente. La rinegoziazione 2020 ha apportato benefici finanziari nel 2020 e una spesa ridotta rispetto a quella previgente la rinegoziazione, fino a tutto il 2032.
In merito al rispetto del requisito previsto dal punto 3.17 del principio contabile – Allegato 4/2 (periodo di ammortamento commisurato alla durata di utilità degli investimenti correlati), l’Ente ha evidenziato che i mutui oggetto dell’operazione di rinegoziazione 2020 sono stati assunti per il finanziamento di investimenti per infrastrutture stradali, fognarie e depurative e per il finanziamento di investimenti su fabbricati a uso istituzionale. La durata di vita utile delle opere finanziate con i mutui rinegoziati nel 2020 è stata calcolata sulla base dei coefficienti annui di ammortamento economico indicati nel punto 4.18 del Principio contabile della contabilità economico patrimoniale – Allegato 4/3. Il coefficiente utilizzato per le opere infrastrutturali stradali, fognarie e depurative è il 3% (durata di vita utile di 33/34 anni) e per le opere relative ai fabbricati a uso istituzionale è pari al 2% (durata di vita utile 50 anni). In altri termini, solo la realizzazione delle opere con una vita media di 50 anni sono rispettose del principio contabile.
Le indicazioni del Collegio contabile
Sulla base delle stessa ammissione dell’ente locale, appare evidente che, per una parte del debito, la scadenza dei piani di ammortamento post rinegoziazione vada oltre la durata di vita utile delle opere finanziate, con necessità di intervento al fine di eliminare la illegittimità della decisione presa.
A fronte di tali indicazioni, l’ente locale ha precisato che, provvederà a richiedere a Cassa depositi e prestiti S.p.a. le erogazioni dei mutui ancora da riscuotere, mentre, non richiederà di utilizzare questi mutui per altre finalità “perché ciò significherebbe privare della necessaria copertura finanziaria gli investimenti che sono già stati attivati a fronte della contrazione dei mutui stessi”.
Per quanto concerne le economie sui residui mutui, derivanti dai minori costi delle opere realizzate, il Comune ha comunicato alla Sezione di controllo che richiederà la corrispondente riduzione del finanziamento, sanando in tal modo la mancata verifica preliminare richiesta dal principio contabile.
Corso on-line in diretta
La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale di bilancio degli Enti Locali – Adempimenti operativi
a cura di Tommaso Pazzaglini
martedì 5 luglio 2022 ore 10.00 – 12.20
Entro il 31 luglio 2022 gli Enti Locali dovranno deliberare l’assestamento generale di bilancio (art. 175, co. 8, del TUEL) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co. 2, del TUEL). In particolare:
– l’art. 175, comma 8 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
– l’art. 193, comma 2 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il corso, di taglio fortemente operativo, fornisce i necessari approfondimenti per attuare correttamente i due adempimenti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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