Illegittima la delibera Consiliare che affida ai revisori dei conti compiti operativi

Il revisore dei conti, nominato dal Comune, ha impugnato la deliberazione di Consiglio comunale che ha esteso alle attività di vigilanza anche compiti operativi, nella fattispecie consistenti nella “redazione e trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap”.

9 Aprile 2018
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Il revisore dei conti, nominato dal Comune, ha impugnato la deliberazione di Consiglio comunale che ha esteso alle attività di vigilanza anche compiti operativi, nella fattispecie consistenti nella “redazione e trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap“. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche con la sentenza 16/03/2018 n.186 ha annullato tale estensione ritenendola illegittima in quanto in palese contrasto con la funzione di vigilanza e di controllo che la legge attribuisce a tale organo, trattandosi di attività che esso stesso ha il dovere di controllare.

I fatti di causa
Il Consiglio comunale nel disciplinare la nomina del revisore dei conti dell’ente, ha inserito ulteriori funzioni ed in particolare ha stabilito che “farà carico al Revisore la redazione e la trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap”, trattandosi di attività già precedentemente demandate al revisore in scadenza. Il nominato revisore dei conti, tuttavia, non ha inteso accogliere tale ulteriore adempimento in quanto, non solo non previsto dalla legge (art.239 del Testo unico degli enti locali), ma soprattutto perché creerebbe un contrasto tra attività di vigilanza e controllo con attività che esso stesso ha il dovere di controllare. Di qui la decisione di impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale tale ulteriore compito, a nulla rilevando l’acquiescenza a tali ulteriori compiti svolti dal precedente revisore.

Le motivazioni del Collegio amministrativo
In considerazione del chiaro tenore letterale della normativa del testo unico degli enti locali, secondo il Collegio amministrativo va escluso che al revisore possano essere assegnati adempimenti, necessariamente demandati ad altri uffici dell’ente locale (uffici finanziari), pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata. Infatti, l’art.239, comma 1, alla lett. c) prevede espressamente che spetti al revisore dei conti dell’ente, tra i vari compiti, anche la vigilanza “agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”. Nel caso, pertanto, in cui l’ente attribuisca anche compiti gestionali, come quello della trasmissione dei modelli IVA e IRAP, si riunirebbero in capo al revisore dei conti la vigilanza sulla correttezza dell’adempimento che lui stesso dovrebbe effettuare. D’altra parte, i revisori dei conti svolgono attività di indirizzo in stretta ed esclusiva collaborazione con l’organo consiliare dell’ente, escludendo espressamente che tale attività di collaborazione possa essere estesa anche con gli organi esecutivi e gestionali di esso sui quali, al contrario, vengono esercitate le attività di vigilanza e di controllo. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto 25/01/2015) ribadisce il dovere di vigilanza in materia di IVA da parte del revisore dei conti, precisando che “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La sentenza del TAR
I giudici amministrativi accolgono il ricorso e per l’effetto annullano l’estensione degli ulteriori compiti gestionali che il Consiglio comunale ha illegittimamente esteso al revisore dei revisori, con condanna del Comune anche alla refusione delle spese di giudizio sopportate dal revisore nel presente contenzioso.

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