Il vigile deve riversare subito la Tosap

ItaliaOggi
29 Luglio 2021
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di Vincenzo Giannotti

L’agente di polizia locale che non riversa i proventi incassati, per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, incorre nel reato di peculato, a nulla rilevando il riversamento avvenuto ad un anno e otto mesi di distanza, seguendo alcune indicazioni contenute nel regolamento comunale.

Secondo la Cassazione (sentenza n.28660/2021), infatti, in tema di tributi comunali, nel caso di riscossione di denaro per conto della p.a., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell’ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall’art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato. In entrambi i giudizi, di primo grado e di appello, un vigile è stato condannato per il reato di peculato, per essersi appropriato della somma di alcune migliaia di euro relativa alla riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

L’imputato ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, dolendosi della sentenza che ha stabilito la commissione del reato solo su basi presuntive, ossia in assenza di prove concrete. Così che, nulla è stato evidenziato, in merito all’accesso al luogo di custodia dei bollettari, consentito a tutti gli operatori e addetti all’ufficio di polizia municipale, ovvero per lo smarrimento o soppressione dei medesimi, in assenza di vantaggi in capo all’imputato. Inoltre, il mancato riversamento immediato delle somme, non avrebbe dovuto condurre alla presunzione di una condotta di appropriazione, per il semplice fatto che i regolamenti comunali prevedevano che, il versamento della tassa, avrebbe dovuto essere effettuata nel mese di gennaio di ogni anno. Infatti, a dire della difesa, la circostanza di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il ricorrente, non si è mai appropriato della somma, ma ne aveva semplicemente, in ragione del suo ruolo, la disponibilità tanto da averla restituita nelle more delle indagini della presente vicenda processuale. Infine, l’imputato si duole del fatto che il giudice penale avrebbe dovuto considerare al limite il peculato d’uso, ipotizzabile anche in relazione a beni di natura fungibile, quali il denaro che può essere restituito.

La tesi del ricorrente, per i giudici di Piazza Cavour, è contraddetta dalla sua esclusiva responsabilità nella gestione del servizio tanto da imporre lui stesso specifiche regole di riscossione stabilendo che, qualsiasi vigile che avesse ricevuto somme a titolo di Tosap, doveva consegnarle entro 24 ore dal ricevimento. In merito ai bollettari, il ricorrente non ha considerato che i medesimi furono rinvenuti solo dopo il suo arresto, all’interno della cassaforte di cui ne aveva esclusivo accesso. In merito al possesso delle somme, è risultato pacifico e provato che le medesime fossero nella sua disponibilità, i cui importi riscossi furono solo successivamente restituiti dal proprio difensore, solo dopo l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, ossia dopo circa venti mesi. D’altra parte, la Corte di appello ha correttamente evidenziato l’orientamento del giudice di legittimità, secondo cui il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell’ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall’art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato, rendendo irrilevanti eventuali disposizioni regolamentari interne all’ente i tempi del loro versamento nelle casse comunali.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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