Il valore soglia dell’equilibrio di cassa di un ente locale rispetto alla popolazione residente

La Corte dei conti, nell’esame dei valori di criticità di cassa di un Comune ha individuato il valore standard al 31 dicembre che pone in equilibrio di cassa un ente locale.

30 Ottobre 2019
Modifica zoom
100%

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione 22 ottobre 2019 nell’esame dei valori di criticità di cassa di un Comune ha individuato il valore standard al 31 dicembre che pone in equilibrio di cassa un ente locale.

Corretta apposizione dei vincoli di cassa

Nell’esame della situazione finanziaria di un ente locale, il Collegio contabile ha rilevato una serie di criticità. Tra queste, in modo particolare, riguarda la mancata apposizione dei vincoli di cassa in difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Il Collegio contabile sottolinea l’importanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria. Infatti, l’art. 180 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”. D’altra parte, rileva il Collegio contabile, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell’avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

Il valore soglia dell’equilibrio di cassa

I giudici contabili del Veneto rilevano anche uno scostamento rispetto al valore soglia di una cassa alla fine dell’esercizio finanziario. Questo valore è stato individuato in € 100,00 per abitante, mentre nel caso concreto il rapporto tra la cassa al 21 di dicembre e in numero di abitanti del comune porta ad un valore pari a € 75,12 inferiore, con necessità di accentuare il monitoraggio delle ragioni di tale scostamento.

La situazione di cassa, rilevano i giudici contabili, fa il paio con i tempi medi di pagamento che, nel caso di specie, presentano valori superiori. Infatti, il Comune presenta un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) di giorni 23 giorni, ossia saldando le fatture ai propri fornitori mediamente 23 giorni dopo la scadenza del termine previsto per il relativo pagamento. Anche su tale criticità vi è uno specifico invito all’ente locale ad un attento monitoraggio dei tempi di pagamento anche alla luce degli obblighi sopravvenuti in materia in caso di mancato rispetto dell’ITP annuale (costituzione, nel bilancio di previsione 2020, di un apposito fondo direttamente proporzionale in percentuale crescente correlata alla gravità della violazione registrata nel 2019).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento