Il tetto al fondo accessorio blocca anche la maggiorazione del segretario comunale

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14 Marzo 2019
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di Vincenzo Giannotti

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 27/2019 Il segretario comunale a cui siano state attribuite funzioni gestionali aggiuntive prima spettanti ai titolari di posizione organizzativa non potrà far valere i risparmi ottenuti per maggiorare la sua retribuzione di posizione e di risultato. Il contratto nazionale delle Funzioni locali impone infatti di destinare i risparmi al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti. Prima di concedere un’eventuale maggiorazione al segretario nel limite del 50% della sua retribuzione di posizione di base, l’ente dovrà verificare il limite posto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che impone di non superare le risorse del salario accessorio complessivamente stanziate nell’anno 2016. Queste sono le indicazioni contenute nel parere della Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n. 27/2019). Il dubbio Il contratto collettivo delle Funzioni locali firmato nel 2018 ha previsto che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. A sua volta la norma prevede che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Analizzata la normativa contrattuale e quella legislativa, la correlazione tra salario accessorio delle posizioni organizzative e fondo del restante personale non pone alcun problema, tanto che la somma delle due componenti stanziate nell’anno 2019 non potrà essere superiore a quella stanziata nell’anno 2016. Un dubbio si pone, invece, in merito a una possibile correlazione tra retribuzione dei titolari di posizione organizzativa e quella delsegretario qualora quest’ultimo assorba funzioni aggiuntive gestionali proprie dei titolari di posizione organizzativa. La normativa contrattuale dei segretari comunali (contratto nazionale del 16 maggio 2011) e l’integrativo (del 22 dicembre 2013), prevede in questo caso il riconoscimento, in presenza di funzioni gestionali aggiuntive, di un importo della maggiorazione della retribuzione di posizione fra il 10 e il 50%. La domanda concerne quindi l’obbligo o meno dell’ente di inserire nel totale della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzativa anche la maggiorazione, per verificare se il tetto dell’anno 2016 sia o meno superato. La risposta della Corte La Corte pugliese ha evidenziato, in via preliminare, che il limite introdotto dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigenti o segretari comunali e provinciali. Il contratto delle Funzioni locali, inoltre, ha posto una diretta correlazione tra fondo integrativo e retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, seppur distinti, sono strettamente collegati, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro. Questo preciso vincolo contrattuale priva di consistenza il dubbio del Comune, non essendo consentito un diverso collegamento tra retribuzione di posizione delle posizioni organizzative e quella del segretario comunale. Infatti, la disposizione contrattuale dei segretari comunali ha previsto che la maggiorazione possa essere consentita solo nei limiti delle risorse disponibili. Quindi se le risorse complessive non fossero sufficienti ci sarebbe una violazione del tetto al salario accessorio, con la conseguenza che nessuna maggiorazione sarebbe possibile.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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