Il termine per la presentazione in Consiglio delle linee programmatiche di inizio mandato è ordinatorio

28 Agosto 2023
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Le linee programmatiche consistono nel programma generale di mandato del Sindaco eletto, trattandosi di un atto di puro indirizzo politico, con la conseguenza che, a delle delibere di bilancio, non contengono, di norma, atti immediatamente vincolanti e cogenti. Pertanto, i termini individuati dallo Statuto hanno natura ordinatoria, ossia senza che una violazione di essi si rifletta sulla legittimità della delibera eventualmente approvata. Con queste indicazioni il TAR della Campania (sentenza n. 4735/2023) ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri di minoranza che lamentavano la violazione dei termini di discussione del programma amministrativo di inizio del sindaco.

Il fatto

Alcuni consiglieri di minoranza hanno impugnato la deliberazione di consiglio comunale di approvazione delle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per aver violato sia i termini previsti dallo Statuto comunale (entro 45 giorni dall’insediamento), sia l’approvazione avvenuta senza la previa discussione in giunta comunale come disposto dall’art. 46 del D.lgs. 267/00. In tal modo, a loro dire, sarebbe stato inibito ai Consiglieri l’esercizio delle loro prerogative, non avendo questi giammai ricevuto, nei termini prescritti tali linee programmatiche di inizio del mandato amministrativo, in tal modo privandoli di potersi esprimere, nel dibattito politico, con eventuali osservazioni, emendamenti con cui poter esercitare compiutamente il proprio diritto di esame e voto in sede consiliare. Nel ricorso è stata impugnata anche la successiva deliberazione consiliare con cui, quale integrazione alla precedente, era stato adempiuto al previo esame da parte dell’organo esecutivo.

Le motivazioni del rigetto

L’art. 46 del d.lgs. 267/00 stabilisce che “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco …, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” e, nel caso di specie, lo Statuto dell’ente locale ha previsto che l Sindaco, entro 45 giorni dalla data di svolgimento della prima seduta consiliare, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Per i giudici amministrativi di primo grado non può non rilevarsi come le linee programmatiche costituiscono un atto di puro indirizzo politico, con il quale il sindaco neoeletto sottopone al Consiglio comunale i punti del programma di governo del comune per gli anni a venire. In altri termini, a differenza delle delibere di bilancio che attengono a precise scelte ed impegni di spesa, le linee programmatiche non contengono, di norma, atti immediatamente vincolanti e cogenti ed infatti la stessa approvazione delle stesse mediante delibera consiliare è stata oggetto di discussione e ha condotto all’adozione di un parere del Ministero dell’Interno che non ha escluso l’adozione di una delibera per formalizzare la posizione del Consiglio sugli indirizzi sindacali. Seguendo la norma del Tuel in nessuna parte della stessa è prevista che gli statuti comunali fissino termini per la sottoposizione dello schema al Consiglio e ai consiglieri né tanto meno che essi siano perentori e deve quindi ritenersi che i termini in essa previsti abbiano natura ordinatoria, siano cioè rivolti a favorire la previa approfondita conoscenza delle linee programmatiche, ma senza che una violazione di essi si rifletta sulla legittimità della delibera eventualmente approvata. Pertanto, in assenza di un’espressa prescrizione della normativa della qualificazione di un termine perentorio, allora i termini previsti hanno natura acceleratoria ovvero ordinatoria (tra le tante: Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917); per cui è perentorio solo il termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa (tra le tante: Cons. Stato n. 4288/2020).
Inoltre, a dire del Collegio amministrativo, lo stesso Statuto invocato dai ricorrenti non solo non prevede come perentorio il termine delle linee programmatiche di inizio mandato ma non ha neppure indicato come vincolante la loro previa sottoposizione alla Giunta comunale.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto e le rimostranze contenute nel medesimo assumono carattere formalistico.

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