In caso di scadenza del mandato del Sindaco per l’indizione di nuove elezioni, il termine di sessanta giorni prima della scadenza del mandato, coincide con la data delle nuove elezioni stabilita dal decreto del Viminale, Spetta all’ente, in casi eccezionali prevedere un termine più corto (massimo di cinque giorni) nel caso in cui il termine di sessanta giorni del fine mandato dovesse essere anticipato con il decreto ministeriale senza che tale differenza possa essere sanzionata. È questa la soluzione indicata dalle Sezione delle Autonomie (deliberazione n.15/2023) verso una giurisprudenza contabile non uniforme.
La soluzione al primo dubbio
Il quesito verte sulla individuazione della data di scadenza del mandato, da cui decorre il termine a ritroso di sessanta giorni, che individua il momento ultimo entro cui il sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato e, dunque, il momento da cui prende avvio tutto il procedimento disciplinato dalla legge, che culmina con la pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale dell’ente.
Poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) «il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni» e, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. n. 182/1991, «il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni». In questo caso, la scadenza del mandato, secondo il combinato disposto delle due norme, deve essere individuata nel giorno in cui scadono i cinque anni decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni precedenti. Nel caso i cui, tuttavia, la data delle nuove elezioni sia stata fissata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 182/1991, prima del compimento dei cinque anni dall’inizio del mandato, risulta evidente come la durata effettiva della carica degli organi elettivi possa non coincidere con il termine quinquennale di durata del mandato previsto dal TUEL.
Considerare, pertanto, che gli adempimenti richiesti, riferiti alla redazione della relazione di fini mandato, possa essere individuata a prescindere dalla data delle nuove elezioni con la scadenza quinquennale, presenta diverse criticità e, in particolare, quella relativa di compressione, più o meno ampia che potrebbe generare che la sua pubblicazione avvenga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse. È, allora, evidente come il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo. Infatti, l’unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni. Da tale data, infatti, l’amministrazione in scadenza potrebbe terminare il proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le predette esigenze di certezza ed omogeneità, deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni.
La soluzione al secondo dubbio
Se la scadenza debba coincidere con la data delle elezioni successive, si apre, però, un secondo dubbio, in merito al possibile contrasto tra le disposizioni di cui all’art.3 della legge n. 182/1991, secondo il quale il Ministro dell’interno deve fissare la data per lo svolgimento delle elezioni “non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione”, e l’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, secondo il quale le relazioni di fine mandato vanno firmate almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, con una possibile e potenziale differenza di 5 giorni. In altri termini, potrebbe capitare che sindaci vengano a conoscenza della data delle elezioni quando manchino meno di sessanta giorni per lo svolgimento delle stesse, con il conseguente slittamento, fino ad un massimo di cinque giorni, di tutti i successivi adempimenti fissati dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. Secondo la Sezione delle Autonomie, spetta alla Corte dei conti valutare la sussistenza di tutti i presupposti per l’attivazione del potere sanzionatorio da parte degli enti di appartenenza degli amministratori. Pertanto, l’applicazione di una sanzione pecuniaria all’amministratore che non abbia rispettato la rigida tempistica di approvazione della relazione appare infatti razionale solo se è rispondente alla funzione della norma, che è quella di portare a conoscenza degli elettori la relazione di fine mandato in tempo utile per l’esercizio del diritto di voto, obiettivo che non è realizzabile se la relazione di fine mandato venisse elaborata e resa pubblica in prossimità della competizione elettorale o addirittura dopo lo svolgimento della stessa.
Il principio di diritto
La Sezione delle Autonomie, quindi, ha espresso il seguente principio di diritto «nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento