Il decreto n.104/2020 ha previsto il blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti in riequilibrio finanziario che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario (ex art.243-bis del Tuel). Il TAR, con l’ordinanza n.11144/2020, nel prendere atto delle recenti disposizioni legislative introdotte dal cosiddetto “Decreto Agosto” ha sospeso il giudizio nei confronti di un Comune in riequilibrio finanziario.
Le disposizioni del decreto Agosto
In ragione della crisi discendente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore con il decreto legge n.104/2020, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto per gli enti in riequilibrio finanziario, tra l’altro due tipologie diverse di intervento, inserite all’art.53 nei commi 8, 9 e 10 che recitano quanto segue:
- Comma 8: In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti;
- Comma 9: Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, nonché dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere;
- Comma 10: e disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.
Il caso concreto
Un creditore, a seguito di un decreto ingiuntivo disposto dal Tribunale, ha chiesto ai giudici amministrativi di primo grado di dare esecuzione al medesimo. Nella propria difesa, l’ente locale ha evidenziato come la Corte dei Conti, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-quater, comma 3, del TUEL, il Piano di riequilibro finanziario pluriennale proposto dal Comune.
Il Collegio amministrativo di primo grado ha ritenute corrette l’azione di opposizione del Comune, in ragione delle disposizioni legislative, recentemente inserite nel decreto legge n.104/2020, le quali all’art.53, commi 8-10, hanno stabilito, fino al 30 giugno 2021, la sospensione di tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto 18 agosto 2000, n. 267, precisando che “le procedure esecutive eventualmente intraprese” in violazione della sospensione “non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere”. Inoltre, il comma 9 ha stigmatizzato come tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.
Conclusioni
Il Collegio amministrativo laziale, pertanto, ha con propria ordinanza sospeso il giudizio sino alla data del 30 giugno 2021, con onere di riassunzione delle parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento