Il taglio di spesa finanzia gli investimenti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con l’emanazione del decreto relativo al terzo aggiornamento del Dlgs 118/2011 gli enti locali potranno dare copertura finanziaria agli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso utilizzando nuove leve: la quota consolidata del saldo positivo di parte corrente, nuove o maggiori aliquote fiscali (ora però bloccate dalla manovra) e riduzioni permanenti di spese correnti. Con le novità approvate dalla commissione Arconet il 21 ottobre e rese note nei giorni scorsi, saranno favorite le spese per investimenti a partire dal 1° gennaio 2016.
Gli enti locali potranno finanziare gli investimenti oltre che tramite il “blocco” classico delle entrate in conto capitale (Titolo 4), da riduzioni di attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento di attività finanziarie (Titolo 5) e da prestiti (Titolo 6), anche tramite le entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) non destinate spese correnti e rimborso dei prestiti. Queste entrate potranno essere impiegate con modalità differenti a seconda che siano destinate alla copertura di investimenti imputati all’esercizio in corso o agli esercizi successivi. Per gli investimenti imputati all’esercizio in corso, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente nel bilancio di previsione. Per gli investimenti imputati agli esercizi successivi, invece, gli enti avranno tre nuove possibilità di finanziamento. La prima è costituita da una quota consolidata (non l’intero importo) del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio nel rispetto di alcune condizioni. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, la quota “consolidata” del margine corrente è pari al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi (al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzato e dell’accertamento di entrate non ricorrenti) e la media dei saldi di parte corrente di cassa sempre degli ultimi tre esercizi, se sempre positivi, (al netto del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti). Nel caso di investimenti imputati agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione (comunque non oltre il 5°) la copertura è limitata al 60% della media degli incassi in c/competenza degli oneri di urbanizzazione e dalle monetizzazioni di standard urbanistici (al netto dell’Fcde) realizzati negli ultimi cinque esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.
Non possono utilizzare il margine corrente gli enti in disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi rendicontati (o in disavanzo presunto nell’esercizio precedente se l’ultimo esercizio non è stato rendicontato) a meno che non si tratti di disavanzo da riaccertamento straordinario e disavanzo tecnico. Occorre anche che il più vecchio degli ultimi due esercizi sia stato rendicontato.
Ci sono poi due ulteriori leve: una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate (al netto dell’Fcde) e una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.
Con il decreto ministeriale in corso di emanazione sono riscritte le regole contabili per gli investimenti, così per esempio è specificato che per rendere l’attestazione di copertura finanziaria per gli investimenti finanziati dalle entrate dei Titoli 4, 5 o 6 occorre indicare gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. La nota integrativa risulta rafforzata nella parte dedicata agli investimenti, per esempio dovranno riportare gli interventi programmati per spese di investimento, indicando il dettaglio degli articoli/capitoli.
Il terzo decreto di aggiornamento del Dlgs 118/2011 realizza inoltre le condizioni richieste da tutte le Autonomie speciali per l’adozione della riforma contabile. Dal 1° gennaio 2016 il processo di armonizzazione sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

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