Il successivo adeguamento dell’ente prima del controllo lo salva dal grave errore contabile

I giudici contabili non hanno considerato errore grave l’accertamento per cassa delle entrate da evasione tributaria, a seguito dell’adeguamento da parte dell’ente nell’anno successivo, ossia prima della verifica dei conti.

8 Settembre 2021
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I giudici contabili non hanno considerato errore grave l’accertamento per cassa delle entrate da evasione tributaria, a seguito dell’adeguamento da parte dell’ente nell’anno successivo, ossia prima della verifica dei conti. In merito alla presunta sottostima del fondo rischi e contenziosi, l’ente ha giustificato punto per punto i contenziosi in essere e giustificato il mancato accantonamento al fondo rischi. Sono questi i risultati della verifica contenuti nella deliberazione n.165/2021 della Corte dei conti del Veneto.

Entrate accertate per cassa

Dal riscontro dei conti dell’ente è risultato che la voce relativa alle “Entrate per recupero evasione”, nei due esercizi finanziari verificati, registra incassi pari alle somme accertate. E’ stato, a tal fine richiesto, all’ente locale di chiarire con quale criterio siano state accertate tali entrate. L’ente ha riferito che, si tratta di un  errore di contabilizzazione avvenuto “per cassa”, anziché registrare accertamenti in base ai valori dei provvedimenti emessi ed esigibili entro l’esercizio. Ha a tale riguardo riferito che a partire dall’esercizio successivo, non oggetto di controllo, l’ente ha adeguato il criterio di contabilizzazione di tale entrata, accertando gli importi corretti ed assoggettando l’entrata al FCDE.

Il Collegio contabile, infatti, ha ricordato il principio contabile di cui l’all. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011 il quale prevede (punto 3.3) che “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”; allo stesso modo l’esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che “nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.

Accantonamento fondo rischi e contenziosi

A seguito di chiarimenti è emerso che l’ente locale aveva alcuni ricorsi riguardanti provvedimenti di natura urbanistica, senza che, nonostante i contenziosi in essere, l’ente avesse accantonato risorse necessarie in bilancio per la creazione di un fondo rischi. In ragione di tale inadempimento, l’ente locale ha riferito in merito ai contenziosi verificati dal magistrato istruttore precisando che, su un contenzioso la società ricorrente avesse presentato atto di rinuncia, tanto che il Tribunale amministrativo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che tale giudizio non esiste più con la conseguenza che non si rende necessario alcun accantonamento al fondo contenziosi. Su un altro contenzioso l’ente riferisce che la causa sarà dichiarata improcedibile, mancando sino ad oggi un interesse nella coltivazione del giudizio da parte dei ricorrenti. A tale riguardo è stato indicato l’orientamento della giurisprudenza contabile (sez. reg. contr. Lombardia deliberazione n. 69/2020) secondo cui “La valutazione della passività potenziale deve essere sorretta dalla conoscenza delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. Passività potenziali che possono essere classificati in “probabili”, “’possibili” e da “evento remoto” nel caso di specie in considerazione dell’andamento del giudizio il rischio di soccombenza per l’ente deve ritenersi “da evento remoto” e quindi va calcolato sotto il 10% per cui non necessità alcun accantonamento”.  Infine, sull’ultimo ricorso oggetto di chiarimenti, l’ente locale precisa che, si tratta di una causa pendente in attesa che venga fissata l’udienza e il giudice decida. In ogni caso l’ente evidenzia come la società ricorrente abbia impugnato il provvedimento oggetto di giudizio oltre i termini previsti dall’ordinamento (ossia oltre i sessanta giorni) per cui, anche in questo caso è stato possibile ritenere seguendo l’orientamento del giudice contabile in ordine ai criteri da seguire per l’accantonamento a fondo rischi contenziosi, che il margine di rischio di soccombenza deve considerarsi da “evento remoto” per cui non necessità alcun accantonamento a fondo rischi.

Ricorda sul punto il Collegio contabile del Veneto come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2017) abbia avuto modo di precisare che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

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