Il Sindaco condannato per il demansionamento del dipendente risponde anche per danno all’immagine

La condanna definitiva per il reato di abuso di ufficio disposta nei confronti del Sindaco, che abbia posto in essere delle condotte causative del demansionamento del responsabile del Servizio lavori pubblici, conduce anche al danno di immagine.

25 Marzo 2021
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La condanna definitiva per il reato di abuso di ufficio disposta nei confronti del Sindaco, che abbia posto in essere delle condotte causative del demansionamento del responsabile del Servizio lavori pubblici, conduce anche al danno di immagine. La conferma arriva dalla Corte dei conti, Sez. I° Centrale, di Appello (sentenza n.53/2021).

I fatti

La Corte dei conti della Puglia, in primo grado, ha condannato il Sindaco di un comune per danno all’immagine, a seguito della condanna definitiva a lui comminata per abuso di ufficio, avendolo ritenuto responsabile di aver privato del proprio ruolo il responsabile del Servizio dei lavori pubblici destinato a svolgere funzioni di collaboratore tecnico nell’ambito del neo costituito ufficio di staff del Sindaco. Avverso la sentenza di condanna, per danno all’immagine, ha proposto ricorso in appello il Sindaco. La questione nasce da una prima sentenza di proscioglimento, avvenuta nei confronti del Sindaco per il danno erariale dovuto alle inutili spese legali sopportate dall’ente per la difesa in giudizio, e da una seconda sentenza che partendo dai medesimi fatti lo ha condannato per danno all’immagine, violando in tal modo il principio del ne bis in idem.

La conferma della sentenza

I giudici contabili di appello hanno ritenuto privo di fondamento il ricorso proposto dal Sindaco. Infatti, la precedente azione di responsabilità contabile ha riguardato il danno patrimoniale (diretto e indiretto) per inutili esborsi a titolo di spese legali nei giudizi correlati al demansionamento, il secondo giudizio riguarda, invece, una fattispecie diversa di danno erariale. Il rinvio a giudizio della Procura ha, pertanto, riguardato il diverso danno da lesione dell’immagine della pubblica amministrazione. La diversità di funzioni e presupposti delle due azioni, esitate nelle due sentenze di primo grado, esclude che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem. In altri termini, il danno all’immagine nella prima azione che ha visto assolto il Sindaco non conteneva alcun riferimento al danno all’immagine. Per quest’ultima posta di danno, è rilevante il solo passaggio in giudicato della condanna penale, avvenuto con la pronuncia della Corte di Cassazione. In merito alla prescrizione, l’azione erariale per danno all’immagine deve essere esercitata nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, come correttamente avvenuto nel caso di specie. A di la del giudizio civile, che ha visto vittorioso l’ente locale, non avendo quest’ultimo sopportato alcuna spesa, la questione si sposta sulla condanna penale seppur lieve subita per abuso di ufficio. Infatti, dalle sentenze penali si evince che il demansionamento fu dovuto per escludere il dipendente da un incarico in grado di interferire con la sanatoria di un immobile riconducibile allo stesso ricorrente e che egli, abusando della veste di Sindaco, ha strumentalizzato il pubblico ufficio elettivo a fini meramente personali. Pertanto, il Sindaco, nel pieno esercizio delle proprie funzioni, ha svilito, con il proprio comportamento, l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione di appartenenza. In questo caso, in considerazione delle piccole dimensioni dell’Ente, invece di ridurre, hanno contribuito alla diffusione dei fatti e ad accentuare, quindi, il disvalore della condotta, ripresa da diversi quotidiani locali. In conclusione, il danno provocato al Comune è consistito nella perdita di fiducia da parte, tanto dell’opinione pubblica nei confronti dell’apparato amministrativo, quanto degli stessi appartenenti alla macchina burocratica amministrativa nell’operato dei loro rappresentanti.

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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