Il primo problema che si pone riguarda in primis se il citato servizio di trasporto scolastico rientri o meno all’interno della categoria dei servizi a domanda individuale. La normativa di riferimento sui servizi a domanda individuale è rintracciabile nel decreto interministeriale 31 dicembre 1983 che ha individuato “esattamente” la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Tale decreto, oltre ad individuare un elenco completo di servizi, contiene una indicazione di chiusura a mente della quale, sono da considerarsi servizi a domanda individuale «tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale».
Pertanto, nell’elenco del citato decreto ministeriale sono esplicitamente previsti i servizi di asilo nido e corsi extrascolastici che non siano previsti come obbligatori dalla legge, mentre il trasporto scolastico non rientra in modo espresso nell’elenco stilato nel citato decreto. I servizi a domanda individuale, in ogni caso, non costituiscono un “obbligo istituzionale”, pertanto, il contratto con l’utenza deve caratterizzarsi per la bilateralità del sacrifico economico: a fronte di una prestazione resa o ricevuta, il contratto, secondo una nota bipartizione, può essere finanziariamente “attivo” o “passivo” e deve quindi inserirsi in una logica commutativa. In tale quadro di riferimento non sarebbe possibile avere contratti liberali o a titolo gratuito sganciati da qualsiasi logica commutativa e che non rispondano, patrimonialmente, ad un interesse pubblico, se non nei casi previsti dalla legge. Inoltre, per tali servizi pubblici il D.L. n. 55/1983, conv. dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, all’art. 6 stabilisce che: «1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale […] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni».
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