Il servizio di tesoreria della società in house non deve seguire le regole degli enti locali

Un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se la propria società in house, che ha in corso una convenzione con un istituto bancario per la gestione del servizio di tesoreria, debba seguire le regole previste per gli enti locali, ovvero se la rendicontazione possa avvenire con le forme in uso per un conto corrente ordinario.

24 Maggio 2022
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La questione ha riguardato la possibilità da parte della società in house di gestire il servizio di tesoreria in modo non diverso da quello stabilito per gli enti locali utilizzando i soggetti espressamente previsti dall’art. 208 del Tuel, ovvero utilizzando la rendicontazione nelle forme in uso per un conto corrente bancario. Secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.75/2022) la scelta non potrà che essere rimessa alla sfera operativa dell’organo partecipato.

Il dubbio del sindaco

Un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se la propria società in house, che ha in corso una convenzione con un istituto bancario per la gestione del servizio di tesoreria, debba seguire le regole previste per gli enti locali, ovvero se la rendicontazione possa avvenire con le forme in uso per un conto corrente ordinario. La questione, infatti, muove dalla necessità

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili pur dichiarando il quesito inammissibile in quanto riconducibile alla sfera di interesse di un soggetto diverso (società in house) rispetto al Comune richiedente che si è fato portavoce del dubbio, entra, in ogni caso, nel merito della questione. In via principale la società in house non rientra tra i soggetti obbligati a tenere il conto di tesoreria, in quanto non inclusi nelle tabelle A e B della legge n. 720/1984. Inoltre, per quanto attiene la modalità di esecuzione del contratto per la gestione del servizio di tesoreria, comunque stipulato fra la società in house del comune e l’istituto bancario affidatario del servizio, riguardi unicamente la sfera operativo-amministrativa dell’organismo partecipato. La possibile interferenza tra le indicazioni del Comune e la società in house non sono neppure evincibili dai poteri di “indirizzo e controllo analogo”, con specifico riferimento al “controllo gestionale e finanziario sull’attività svolta”, in quanto lo Statuto della società in house si limita a prevedere un generico controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, attraverso consuete relazioni annuali dell’organo di amministrazione e l’approvazione del bilancio consuntivo.

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