Pur riguardando la sorte delle entrate e le spese di un ente in stato di dissesto, il Sindaco di un comune intende conoscere se le entrate del servizio raccolta siano da classificare tra le entrate vincolate e se eventuali debiti fuori bilancio rientrino anche loro nella gestione dell’Organismo straordinario di liquidazione. La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 18 aprile 2019 n.157.
La natura di entrata vincolata
Secondo il Collegio contabile lombardo precisa in via preliminare come i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e che, in ogni caso, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 279/2016, la fonte che impone il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto. L’importanza della classificazione di una entrata tra quelle vincolate discende dalla sua impignorabilità in quanto finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, quale quelli del sevizio idrico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata.
Ricorda, inoltre, il Collegio contabile come il principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 9.2, d.lgs. n. 118 cit. ha, espressamente, distinto le entrate vincolate da quelle destinate al finanziamento di una categoria generale di spese (quale per esempio la spesa sanitaria), in ragione della specificità dell’obiettivo, attribuendo rilevanza alla suddetta distinzione, al fine di individuare le componenti della quota vincolata del risultato di amministrazione, tra cui vanno ricomprese le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, nei casi in cui la legge stabilisca, appunto, un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa.
In questo quadro di principi il servizio di racconta e conferimento dei rifiuti il suo vincolo di destinazione è posto a garanzia del raggiungimento di specifiche finalità pubbliche oggetto di programmazione. Infatti, l’intento del legislatore, ribadito anche nelle disposizioni di cui all’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016, è quello di garantire, da un lato, il raggiungimento dell’integrale copertura del costo dei servizi e, dall’altro lato, di assicurare la certezza delle risorse finalizzate al pagamento del corrispettivo, attraverso la previsione di un vincolo di destinazione volto a scongiurare l’interruzione di un servizio essenziale.
Sulla questione della natura vincolata del servizio si è spesa anche la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.3/2017) che ha evidenziato come ai fini della copertura dei costi del servizio il legislatore ha sempre fatto riferimento a tasse o tariffe, la cui inequivoca finalizzazione al servizio erogato ha fatto decisamente propendere per la natura vincolata delle risorse destinate e della relativa gestione.
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