di Vincenzo Giannotti
Il problema sollevato da una Provincia riguarda la possibilità di istituire figure di “alte specializzazioni” ai sensi dell’art.110 comma 1, e quindi non figure dirigenziali, in considerazione dei limiti posti dall’ordinamento, sia sulle percentuali massime assentibili ai sensi dall’art. 19, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001, sia sulla possibilità di coprire i posti dirigenziali vacanti a tempo indeterminato ai sensi dell’art.16 comma 9 del D.L. n. 95/2012.
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