Al Responsabile del servizio finanziario, ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, è (finalmente) attribuito l’epiteto di “ghostwriter” che significa “scrittore ombra”, letteralmente fantasma, che viene esercitato (per ora) a gratis.
Questa ulteriore incombenza, o dovere d’ufficio, viene (esplicitamente e solennemente) riconosciuta dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione n.34 del 7/8/2018.
Ma cerchiamo di decifrare di cosa si tratta.
Trattando nello specifico della professionalità necessaria per coprire il posto di Responsabile del servizio finanziario, la Corte, nella delibera citata, effettua un escursus sul ruolo e sulle competenze dello stesso, con una interessante analisi dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico degli ultimi decenni.
Innanzitutto, la Corte afferma, in modo assolutamente condivisibile, che “non può essere compresa appieno la valenza strategica … di ricoprire con una adeguata professionalità l’Ufficio di Ragioneria (o similare), se non si ha un quadro chiaro e, peraltro, fondato sulla evoluzione istituzionale che ha dovuto vivere tale Ufficio, in termini di nuove e più complesse attribuzioni. Evoluzione istituzionale che il complesso della normativa alluvionale di fonte parlamentare, succedutasi in questi anni, lo qualifica come struttura, nel contesto organizzativo di qualsiasi Ente Locale chiamata a svolgere una serie sempre più qualificata di compiti a supporto dell’attività degli altri uffici in cui l’Ente risulta articolato”.
Nell’analisi svolta, La Corte riconosce che dall’inizio degli anni ’90 “la struttura a carattere dominante [all’interno di un ente locale] è diventato l’ufficio che si occupa della elaborazione del bilancio, della relativa gestione, della rendicontazione delle entrate e delle spese. Ma ciò che è mancato alla classe politica dirigente del Paese – ai diversi livelli di governo – è stata la consapevolezza di questo cambiamento; e che tale cambiamento richiedeva necessariamente … un potenziamento in risorse umane … un adeguamento delle risorse informatiche…”.
La citata delibera n. 34 si sofferma anche sul cambiamento epocale del ruolo della Corte dei Conti, più o meno nello stesso periodo, focalizzato sul passaggio da un controllo statico (su atti) ad un controllo dinamico (sulle attività); in particolare sulle riforme di cui all’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della L. 14/1/1994, n. 20, e all’art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, che precisa le funzioni di controllo: “ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta’ metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita’ interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” ed inoltre, “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche’ la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”.
In tale contesto generale l’art. 1, comma 166, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che i controlli della Corte dei Conti si esplicano, perlopiù, attraverso le attività dell’Organo di revisione o attraverso specifiche richieste di informazioni.
Ai sensi del successivo comma 167, ogni anno la Corte dei Conti definisce i criteri, le linee guida ed i questionari cui debbono attenersi gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della suddetta relazione.
Orbene, ecco che qui spunta il nuovo ruolo di ghostwriter del (povero) Ragioniere, Responsabile del servizio finanziario, ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Si riporta qui di seguito il passaggio fondamentale della deliberazione n.34 del 7/8/2018 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella speranza che tale ruolo venga riconosciuto anche a livello ordinamentale.
“Le attività degli uffici di ragioneria degli Enti Locali, comunque, si arricchiscono, a distanza di poco più di tre anni – dal 2006 – di una ulteriore incombenza (dovere d’ufficio); quella di dover svolgere il compito di gostwriter degli Organi di revisione economico-finanziaria, cui l’art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005, richiede di compilare, in ogni sua parte, uno specifico questionario di controllo, all’inizio e a conclusione del ciclo annuale di bilancio.
La Corte dei conti, nelle sue articolazioni periferiche, si rende conto ben presto di non poter contare sulla professionalità degli Organi di revisione amministrativo-contabile, ma solo sul sistema degli Uffici di ragioneria (o similari).
Infatti, il contraddittorio sostanziale si è venuto ad instaurare con gli uffici di ragioneria in quanto tali apparati detengono le informazioni necessarie, a supporto dello specifico controllo di natura finanziaria che la Corte stessa è chiamata a svolgere”.
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