Il ruolo del revisore sul parere nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

In presenza di una notevole quantità di residui attivi e passivi datati l’ente ha l’obbligo di verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi

22 Giugno 2021
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In presenza di una notevole quantità di residui attivi e passivi datati l’ente ha l’obbligo di verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011). In modo non diverso l’Organo di revisione, una volta effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste, preliminarmente al rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui, in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ha l’obbligo di riferire in dettaglio sulla correttezza del citato mantenimento. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.54/2021).

Riaccertamento ordinario dei residui

A fronte di alcune criticità nella fase del riaccertamento ordinario dei residui, la Corte ha chiesto in sede di istruttoria che si specificasse: a) se l’Organo di revisione ha effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito e in ordine all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno (cfr. punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011); b) se, acquisito l’elenco dei crediti per anno di formazione, l’Organo di revisione ha accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell’art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d’inesigibilità). In merito ai residui attivi è stato, inoltre, richiesto che si specificasse se sussistono, ove necessario, tutti i necessari atti di interruzione della prescrizione; che, per i crediti ultratriennali di dubbia e difficile esazione non riscossi, si specificassero le valutazioni poste alla base della decisione di non operare lo stralcio (di cui al § 9.1 dell’allegato 4/2) di tali crediti dal conto del bilancio.

Le indicazioni del revisore dei conti

Il revisore, in merito al mantenimento dei residui attivi e passivi, ha avuto modo di precisare quanto segue:

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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