La mancanza della relazione dei revisori dei conti, nei venti giorni previsti dalla normativa, prima della discussione del conto consuntivo in Consiglio comunale, comporta la caducazione dell’approvazione da parte del Consiglio se viene lesa la prerogativa del Consigliere comunale. Tali sono le indicazioni contenute nella sentenza n.11588/2020 del TAR per il Lazio, essendo la citata relazione fondamentale in considerazione del ruolo dei revisori dei conti, le cui funzioni non sono solo di controllo ma anche di indirizzo.
La vicenda
Un consigliere di un comune laziale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del conto consuntivo 2019, per non avere l’Ente messo a disposizione la relazione del Collegio dei revisori almeno venti giorni prima dell’approvazione del documento contabile. Infatti, la relazione dell’organo di revisione è stata resa disponibile in data 17 luglio, ai Componenti della Commissione Economica – Finanziaria ed ai Capigruppo consiliari, mentre all’intero Consiglio tra il 20 ed il 21 di luglio, tenuto conto della data di convocazione del Consiglio comunale il 24 luglio 2020 e di approvazione della deliberazione in data 3 agosto 2020. Il Consigliera ha adito il TARA, sottolineando, che neppure a seguito della richiesta inviata al mezzo pec al Presidente del Consiglio comunale, alla luce dei rilievi formulati, è stato disposto un differimento della trattazione ai fini della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.
Il Comune si è difeso sostenendo la mancanza di interesse del Consigliere all’annullamento del documento contabile approvato.
L’accoglimento del ricorso
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune per giurisprudenza univoca la legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali va riconosciuta quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili:
- a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
- b) violazione dell’ordine del giorno,
- c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
- d) più in generale preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (tra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593).
Stabilita la legittimazione del consigliere ad impugnare la violazione dei termini per l’approvazione del documento contabile, il ricorso risulta fondato. Infatti, dalla documentazione in atti la violazione è acclarata, essendo stata depositata la relazione dell’organo di revisione in data 15 luglio 2020, è stata inviata in data 17 luglio ai sedici membri della Commissione economico finanziaria nonché a gli undici Capigruppo Consiliari, incluso il ricorrente, ed è stata resa disponibile solo successivamente e, segnatamente tra il 20 ed il 21 luglio, a tutti i componenti del Consiglio, mentre la deliberazione gravata è stata approvata il 3 agosto 2020, antecedentemente al termine di venti giorni stabilito dalla normativa primaria di riferimento. Il termine dei venti giorni è espressamente previsto dall’art. 227 comma 2 Tuel, secondo cui il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni. I giudici amministrativi di appello hanno precisato che il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. Lo stesso statuto comunale attribuisce al Collegio dei revisori non solo una funzione di controllo ma anche di indirizzo, sicché l’esame della relazione dallo stesso predisposta non si esaurisce necessariamente nella corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e, comunque, i consiglieri comunali devono essere posti nelle condizioni di svolgere, con la disponibilità dello spatium deliberandi che la legge conferisce loro, un esame congruo, effettivo e consapevole. A nulla rilevando che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto della risalenza del regolamento a circa ventidue anni prima, ossia ad epoca antecedente all’entrata in vigore del TUEL e dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia della fonti.
L’annullamento della deliberazione, tuttavia, non comporta lo scioglimento del Consiglio comunale, in quanto è stato precisato come la legge abbia indicato un termine sollecitatorio da parte del Prefetto. In altri termini, la grave misura dello scioglimento dell’organo deriverebbe non già, dalla mera inosservanza del rispetto del termine imposto dalla legge, bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020).
Conclusioni
Per il Collegio amministrativo, pertanto, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto la deliberazione impugnata va annullata. Restano ferme, in ogni caso, le successive determinazioni del Consiglio comunale che, stante la natura non perentoria del termine prefettizio, si deve escludere che l’organo consiliare abbia perso il potere di provvedere.
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