Il ruolo dei revisori dei conti nella relazione allo schema del rendiconto

13 Novembre 2023
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Ad alcune criticità rilevate nel conto consuntivo la relazione dell’organo di revisione contabile deve essere particolarmente attenta e suggerire al Consiglio opportune misure per superare le citate criticità. Pertanto, i pareri favorevoli, eventualmente rilasciati, non possono essere considerati coerenti con le criticità di bilancio. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n. 83/2023) ha richiamato l’Organo di revisione al rispetto delle disposizioni che regolano le sue funzioni di controllo.

La vicenda

A seguito del controllo dei conti di un ente locale, il magistrato istruttore ha evidenziato diverse gravi criticità contabili e, in particolare, sono stati evidenziate:
a) una ridotta capacità di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui;
b) l’improprio utilizzo dei titoli di bilancio afferenti alle entrate e spese relative ai servizi conto terzi e alle partite di giro, in violazione del disposto dell’art. 168 TUEL e del principio contabile 7 di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato squilibri di gestione e di amministrazione;
c) l’errata determinazione del FCDE stanziato nel bilancio preventivo 2021-2023, il cui importo è risultato sottostimato;
d) l’errata determinazione della parte accantonata al risultato di amministrazione;
e) il superamento dei valori soglia relativi ai parametri di deficitarietà di cui all’art. 242 TUEL; f) il superamento dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

La relazione dei revisori dei conti

Il magistrato contabile ha rilevato come, la relazione dei revisori dei conti al conto consuntivo, fosse piuttosto carente e non adeguatamente illustrativa, riportando tabelle senza aggiungere considerazioni e/o approfondimenti.
Il Collegio contabile, ha ricordato all’Organo di revisione come, l’art. 239 TUEL, abbia disposto che l’organo di revisione è tenuto, tra l’altro, a verificare “in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio” ed a predisporre una “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto”. Per relazione, deve intendersi un elaborato di una certa ampiezza e rispetto al quale sussiste l’obbligo di sviluppare alcuni contenuti, tra cui “rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione”, elementi assenti dal parere rilasciato sulla proposta di rendiconto. L’assenza di una relazione dai contenuti significativi è ancora più grave nel caso di enti che, seppur di modeste dimensioni, presentino fattori di criticità gestionale e finanziaria. In altri termini, in presenza di evidenti criticità e/o di gravi irregolarità contabili, l’attenzione e l’ausilio dell’Organo di revisione debbano essere fattori imprescindibili e costanti nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge. A seguito dell’interlocuzione con il magistrato istruttore, l’Organo di revisione ha evidenziato come in futuro la relazione sarà resa in coerenza con le criticità rilevate. Tuttavia, i giudici contabili evidenziando come, la relazione, sia resa a favore del Consiglio, con il quale l’Organo di revisione è chiamato a collaborare, tra l’altro, predisponendo i pareri e le relazioni a contenuto tecnico che siano di ausilio all’organo consiliare, chiamato ad assumere le conseguenti deliberazioni. Pertanto, la riproposizione di una relazione più dettagliata ed analitica a sanatoria risulterebbe senz’altro un adempimento ormai tardivo e superfluo.

Infine, in merito al ruolo riconosciuto all’Organo di revisione dalla normativa vigente, la Sezione Autonomie (deliberazione n.12/2019) ha avuto modo di evidenziare che, il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal D.L. n. 174/2012 attribuisce “all’organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento. Lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma in sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’Ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente”.

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