Il ruolo dei revisori contabili nella verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario ha posto un ruolo di estrema importanza che avrebbe dovuto esercitare l’Organo di revisione contabile.

11 Aprile 2022
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Il passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario ha posto un ruolo di estrema importanza che avrebbe dovuto esercitare l’Organo di revisione contabile. Trattandosi di una facoltà, prevista dal legislatore, ciò non avrebbe potuto che essere ponderata attentamente sa dall’ente locale che dai revisori dei conti. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.53/2022) che, a fronte di una differenza importante dal passaggio del FCDE dal metodo semplificato a quello ordinario certificata da un ente locale sottoposto a verifica dei conti.

La criticità

Un comune oggetto di verifica ha mostrato un risultato negativo nell’anno 2019 del proprio disavanzo, la cui origine è dovuta al superamento, in sede di rendiconto 2019, della facoltà di utilizzo del metodo semplificato di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che ha consentito al Comune, sino al rendiconto 2018, di fruire di una maggiore quota di avanzo libero, evitando l’emergere sia di un disavanzo di amministrazione, sia della difficoltà di riscossione dei propri crediti. Infatti, ha precisato il Collegio contabile, il decreto legislativo 118/2011, al punto 3.3 dell’allegato 4/2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria -, contestualmente all’introduzione della possibilità di ricorso al metodo cd. semplificato di calcolo, ha condizionato la sua adozione alla valutazione della situazione finanziaria complessiva dell’ente, al fine di evitare il rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019. In altri termini, se la scelta del metodo è una facoltà intestata all’ente, tuttavia nell’esplicazione della stessa, come in generale nella gestione del bilancio, l’ente deve informarsi al principio della prudenza. L’applicazione del principio della prudenza, in sede di costituzione del FCDE, è di particolare rilievo alla stregua del nuovo ordinamento contabile. Infatti, una delle finalità attribuite dal legislatore all’accantonamento dell’avanzo di amministrazione mediante costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità è quella di evitare che un ente locale assuma impegni di spesa a fronte di entrate di difficile riscossione.

Le indicazioni all’organo di revisione

In ragione dell’emersione del disavanzo, il Collegio contabile ha evidenziato l’importanza delle verifiche che sono intestate all’organo di revisione contabile, cui è demandata sia la verifica del controllo sia della sua funzione propositiva, anche in prospettiva, in ordine ai percorsi che l’Ente è chiamato ad intraprendere per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Avuto riguardo alle attività di controllo, proprio perché la determinazione di un FCDE congruo può avere risvolti negativi sul mantenimento degli equilibri di bilancio, già in sede di salvaguardia degli stessi (art. 193 TUEL), l’Organo di revisione deve verificare: a) la congruità del fondo, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e che esso non sia destinato ad altro utilizzo; b) la capacità di riscossione dell’Ente, verificando l’andamento delle riscossioni nel corso dell’esercizio, attraverso il confronto del valore dei residui attivi al 31 dicembre dell’anno precedente, con il valore dei residui attivi alla data della verifica; c) il rispetto del divieto di utilizzo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non è adeguato.

Spetta sempre all’organo di revisione vigilare sulle iniziative che il Consiglio comunale deve adottare, ai sensi del comma 2, lettera e), dell’art. 193 TUEL, nel caso di accertata non congruità del fondo. A tale fine dovrà verificare, per un equilibrio prospettico dell’ente, un suo miglioramento della capacità di riscossione dei crediti attraverso l’attivazione di procedure utili alla riscossione dei crediti residui, quali documentate azioni di sollecito o l’attivazione di procedure di riscossione coattiva dei crediti, al fine di evitare che l’ente svolga un’azione passiva nella riscossione dei propri crediti, limitandosi ad incassare quanto spontaneamente versato dagli utenti e contribuenti.

L’intervento del legislatore

Proprio in ragione di tale mancato controllo prospettico, sugli equilibri da parte degli enti locali, è dovuto intervenire il legislatore permettendo agli enti di avvalersi di una ripartizione del disavanzo fino a 15 anni (art. 39 quater del D.L. n. 162 del 30/12/2019), normativa questa utilizzata dall’ente locale oggetto di controllo. Su tale problema, il Collegio contabile non può che stigmatizzare l’importanza della tenuta del piano di rientro, nell’ottica della salvaguardia del “diritto di bilancio” e dei principi del buon andamento dei servizi e delle buone pratiche dell’amministrazione. Infine, il Collegio contabile, prendendo a riferimento le indicazioni del giudice delle leggi, ha evidenziato che, anche i meccanismi normativi ed amministrativi introdotti in deroga, alla regola ordinaria secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell’esercizio successivo all’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il termine della consiliatura, sono subordinati all’intangibilità dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell’equità intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (ex plurimis, sent. n. 115/2020, punto 10 del Considerato in diritto e sent. n. 18/2019). Pertanto, in tale ottica la necessità di non procrastinare il recupero del deficit, è espressione della necessità di porre una cesura con il passato, così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità” e […] di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo (Corte cost. sent. n. 235/2021).

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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