Il rispetto degli equilibri di bilancio, ai fini della legittima contrazione del debito degli enti locali

2 Febbraio 2023
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Il vincolo dei bilanci in equilibrio, quale condizione di indebitamento, è emerso dalla posizione assunta dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, con la delibera N. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/19, su istanza del 10 settembre 2019 formulata alla Sezione di controllo per il Trentino.

Il tema riguarda le condizioni di equilibrio dei bilanci dei singoli enti ed i vincoli di indebitamento delle Regioni e degli enti locali, di cui agli artt. 9 e 10, comma 3, della  L. 24/12/12, n. 243.

La questione concerne il quesito se a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio statale per il 2019), ai sensi del quale i comuni “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”, si possano ritenere rimossi i limiti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, non solo con riferimento all’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ai fini dell’equilibrio di bilancio prescritto dall’art. 9, ma anche con riguardo alle operazioni di indebitamento disciplinate dal successivo art. 10, con conseguente assoggettamento delle operazioni di contrazione di debito unicamente ai limiti di cui ai commi 819 e seg. della legge n. 145 del 2018.

Dopo una disamina della recente evoluzione normativa a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, che di fatto hanno sancito la fine del patto di stabilità interno/saldo di finanza pubblica, la citata delibera n. 20, pur riconoscendo la complessità e le difficoltà operative di applicazione dell’attuale quadro normativo, recita:

– “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)….”;

– “In assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale…”.

La citata delibera n. 20 sembra, fra l’altro, superare quanto indicato nella precedente delibera della medesima Corte n.19/2019 “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”, laddove si precisava che [a seguito dell’art. 1, commi da 819 a 830, della L. 145/18  “è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio basate sull’articolo 9 della legge n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.”.

Pertanto, il Responsabile del servizio finanziario deve prestare massima attenzione all’equilibrio dei bilanci, preventivi e consuntivi, per due motivi sostanziali:

1) l’equilibrio dei bilanci inteso quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ex art. 9, comma 1 e 1 bis, L. 243/12; art. 1, comma 821 della L. 145/18) diviene “presupposto per la legittima contrazione dell’indebitamento”;

2) il vincolo ricade sul singolo ente locale in caso di inerzia di regolamentazione da parte della Regione di appartenenza, che potrebbe, in alternativa, garantire il conseguimento del limite complessivamente in ambito regionale, superando di fatto l’adempimento da parte di ciascun Ente.

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