Il rilievi dell’ANAC ampliano le verifiche dei giudici contabili in sede di controllo

15 Settembre 2020
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Il Collegio contabile di controllo per il Veneto (deliberazione n.118/2020) partono da una segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di verifica dei conti di un ente locale, tanto da giungere, dopo un’analisi dettagliata, al rinvio degli atti per competenza alla Procura della Corte dei conti.

I rilievi dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una procedura di verifica sugli affidamenti di un ente locale, rilevando una serie di irregolarità e non conformità a legge, sancita con specifica deliberazione del Consiglio dell’Autorità. In tale delibera è possibile leggere quanto segue “La non conformità delle procedure in analisi ai disposti di cui agli artt. 30 e 35 D.lgs. 50/2016, in quanto lesive dei principi generali di economicità, efficacia e tempestività, nonché del divieto di artificioso frazionamento degli appalti” e ha trasmesso “(…) a cura dell’Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione al Comune … sollecitando lo stesso al rispetto del disposto normativo e dei principi più volte espressi da questa Autorità in merito alle illegittimità rilevate, in occasione dell’affidamento di lavori”.

Le verifiche del Collegio contabile

I giudici contabili veneti hanno precisato, in via preliminare, come dalla lettura del fatto e delle motivazioni della deliberazione ANAC sono emerse delle irregolarità in ordine agli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura, con formale internalizzazione del progetto esecutivo della costruzione della scuola primaria del capoluogo, con la quale tale attività è stata ritenuta non conforme delle procedure di cui agli artt. 30 e 35 del D. Lgs. 50/2016, in quanto lesive dei principi generali di economicità, efficacia e tempestività, nonché del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

Per quanto riguarda i profili economico-finanziari derivanti dalle predette attività, il Collegio ha verificato che, sulla base di quanto riportato nella predetta deliberazione:

  • l’ente, con delibera di giunta, approvava il progetto di fattibilità dei “Lavori di realizzazione nuova scuola primaria …” per i quali, in un secondo momento, con determinazione del dirigente è stato affidato in via diretta ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, l’incarico del servizio di redazione del progetto definitivo (importo € 38.500);
  • in seguito, con ulteriori successive determinazioni sono stati affidati incarichi per la progettazione esecutiva per complessivi euro 211.035, frazionati per importi inferiori alla soglia di € 40.000 ai fini dell’affidamento diretto;
  • tale attività di gestione finanziaria con l’esternalizzazione degli incarichi professionali risulta posta in essere, sebbene – come indicato nella deliberazione – l’ente avesse dichiarato di potere eseguire internamente la progettazione esecutiva dell’opera in argomento;
  • secondo il dispositivo della deliberazione dall’ANAC, tale attività è stata ritenuta non conforme delle procedure di cui agli artt. 30 e 35 del D. Lgs. 50/2016 in quanto lesive dei principi generali di economicità, efficacia e tempestività, nonché del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

Invio degli atti alla Procura

La Sezione, ritenuto che tali attività possano rappresentare un elemento di inefficienza e di diseconomicità dell’attività amministrativa, ha invitato l’ente a produrre, entro 60 giorni, una propria relazione in ordine alle eventuali attività di autotutela adottate successivamente alla ricezione della predetta deliberazione e ai fatti deliberati precisando se, in tempo successivo alla deliberazione dell’ANAC, abbia ulteriormente operato affidamenti diretti per altre opere o servizi, derogando a quanto espressamente evidenziato dall’autorità vigilante.

In considerazione di possibili o potenziali danni erariali, i giudici contabili del veneto, in applicazione dell’art. 52, co. 4 D.lgs. 174/2016 (Codice della Giustizia contabile), hanno disposto la trasmissione della deliberazione Anac e di tutti gli atti connessi, alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, per le eventuali valutazioni di competenza.

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