L’errore negli incarichi ricevuti dal revisore in sede di domanda di ammissione che dovessero successivamente rilevarsi errati una volta nominato, a seguito delle verifica di incarico da parte del Comune, comportano la declassazione automatica ma non la perdita dell’incarico in caso di permanenza dei requisiti richiesti per l’incarico di revisore. Sono questi i chiarimenti contenuti nel parere del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2021 rilasciato ad un comune.
La questione controversa
In fase di iscrizione un revisore ha dichiarato di aver assolto a due mandati di revisore presso un ente locale indicando il periodo 2006-2012. Una volta estratto il suo nominativo il medesimo revisore dichiarava di aver assolto i due mandati sempre nei confronti del comune indicato ma nel periodo 2003-2009. In ragione della differente indicazioni il Comune ha chiesto ai tecnici ministeriali il comportamento da tenere in ragione della differenza certificata dal revisore rispetto a quella indicata nella domanda di iscrizione negli elenchi, ovvero se il medesimo dovesse considerarsi decaduto dall’incarico o meno.
La risposta del Viminale
In risposta al quesito sollevato, il Ministero ha evidenziato, in via preliminare, come l’avviso approvato con decreto ministeriale prevedesse quanto segue “Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”. Nel caso di specie, nella banca dati risulta che il revisore sia stato iscritto da nove anni, avendo fino al 2019 indicato i trienni esatti di svolgimento degli incarichi svolti, per poi errare nella compilazione nell’anno 2000, compiendo un evidente errore materiale non certamente sotteso ad avere un beneficio non spettante. E’ vero che i revisori debbono indicare nel modello telematico dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e, come tali soggette a controllo. La verifica sul requisito relativo agli incarichi, a differenza degli altri dati, non avviene a tappeto in quanto è più complesso essendo subordinato alla risposta degli enti indicati dai revisori che, nel caso di specie non vi è stata per mancata risposta del Comune interpellato. In questo caso il requisito resta valido per il corretto compimento del periodo necessario per la fascia di iscrizione di cui all’elenco dei revisori, tuttavia l’errore di compilazione comporta l’apparato sanzionatorio del declassamento alla fascia inferiore, al fine di prevenire errori di attenzione e precisione nell’indicazione dei propri dati ma ciò non mette in discussione il possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce superiori.
In conclusione il revisore possedendo il requisito ed essendo stato correttamente estratto, potrà svolgere l’incarico presso il Comune anche a seguito del successivo declassamento.
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